Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.
Art. 57
1. In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.