Art. 55
1. Le cooperative edilizie che sono socie di consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri di affidabilitą tecnica ed amministrativa e che intendono avvalersi del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l' appalto dei lavori relativi all'intervento finanziato, hanno prioritą per l' accesso ai benefici di edilizia convenzionata.
2. Nei casi di cui al comma 1, i massimali di spesa ammissibili a finanziamento regionale sono incrementati del 5%.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.