Art. 48
1. Per l'utilizzo della provvista di cui all'articolo 47 l' Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta di concerto con l' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, č autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio operanti in regione apposita convenzione, al fine di consentire la concessione di mutui ai privati per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire:
a) l' entitą del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria, secondo quanto previsto dall' articolo 47;
b) l' indicazione degli Istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi;
d) le modalitą di formulazione della graduatoria tra le domande presentate dai privati, in conformitą ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l' accesso ai benefici di edilizia agevolata, e i tempi per la concessione dei mutui.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 99, L. R. 47/1993
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.