Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.
Art. 22
1.
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 44
 Programmi integrati di intervento
1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19 e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento, programmi integrati di intervento.
2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:
a) pluralità di destinazioni d' uso;
b) diverse tipologie o modalità d' intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;
c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

3. Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico e privato di più operatori e risorse finanziarie.
4. Il programma integrato di intervento consta di:
a) la proposta di programma diretta alla Regione;
b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1:500;
c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei soggetti intervenuti;
d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto presentatore;
f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità del programma integrato.

5. Per l' attuazione di tali programmi integrati, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma e del relativo onere finanziario pubblico e privato.
7. Il programma integrato d' intervento si attua in conformità alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa comunale vigente.
8. Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità delle singole iniziative edilizie. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.