Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003
Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.
1. L' azione della Regione deve essere improntata a criteri di coordinamento di tutte le risorse finanziarie destinate all' edilizia di provenienza statale, regionale e comunitaria, ivi comprese quelle di istituti assicurativi e di enti previdenziali. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.