Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
È tuttavia consentito all' impresa convenzionata di avvalersi di altre imprese, iscritte all' Albo nazionale dei costruttori secondo la legislazione vigente, purché l' impresa convenzionata stessa esegua lavori pari almeno al 30% del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione.
L' inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso. >>.