Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 61 bis aggiunto da art. 199, comma 2, L. R. 5/1994
2 Articolo 61 ter aggiunto da art. 199, comma 3, L. R. 5/1994
3 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 15, comma 1, L. R. 31/1996
4 Integrata la disciplina della legge da art. 15, comma 4, L. R. 31/1996
5 Integrata la disciplina della legge da art. 16, comma 16, L. R. 25/1999
6 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
7 Partizione di cui fa parte l'art. 47, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8 Partizione di cui fa parte l'art. 52, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
9 Partizione di cui fa parte l'art. 63, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
TITOLO I
Art. 4
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 7
1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte le seguenti parole: << categoria 2a per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 8
1.
L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Requisiti delle cooperative edilizie
2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.

3. Per le medesime finalità, il Presidente del collegio sindacale deve risultare iscritto all' Albo regionale dei revisori di società cooperative. Ove la cooperativa sia iscritta ad una delle associazioni di rappresentanza, il Presidente stesso deve essere scelto dalla cooperativa tra una terna segnalata dall' Associazione di appartenenza.
4. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.
5. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l' assegnazione in proprietà della prima casa. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 9
1.
L'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 Requisiti dei privati operatori e beneficiari
1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica i privati che richiedono contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari, gli aspiranti inquilini degli Istituti autonomi per le case popolari, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Economica Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in corso di validità nonché prestare attività lavorativa nel territorio regionale;
b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, essere residenti in regione da almeno 5 anni. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
c) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani catastali pari a quello dei componenti il nucleo familiare, maggiorati di 2, con un minimo di 4 vani. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio;
d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 20.000.000 e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 40.000.000.

2. Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano già inquilini di un alloggio di edilizia sovvenzionata.
3. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.
4. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
5. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.
6. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare pari a lire 3.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.
7. I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 6, sono calcolati nella misura del 60%.
8. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al Comune o ad uno dei Comuni compresi nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.
10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell' espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all' estero e sono rimpatriati da non più di un anno. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all' estero, che sono rimpatriati da non più di un anno.
11. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche chi, avendo ottenuto l' erogazione anche parziale di un contributo, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell' originario contributo e la sua completa restituzione.
12. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.
13. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall' articolo 25. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 10
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, ai fini di cui all' articolo 56, primo, terzo e quarto comma, all' articolo 57, terzo comma, lettera a), all'articolo 61, primo comma, lettera d), all'articolo 67, primo comma e all' articolo 71, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si considera l' intero nucleo familiare quale risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 14
1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, sono aggiunte le seguenti parole << salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l' Amministrazione regionale >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18
1. Al comma 10 dell' articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo le parole << o separazione legale >> vengono inserite le parole << ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19
1. All'articolo 41, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, vengono aggiunte le seguenti parole: << ferme restando le competenze della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia di vigilanza sulle cooperative >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
1.
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 44
 Programmi integrati di intervento
1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19 e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento, programmi integrati di intervento.
2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:
a) pluralità di destinazioni d' uso;
b) diverse tipologie o modalità d' intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;
c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

3. Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico e privato di più operatori e risorse finanziarie.
4. Il programma integrato di intervento consta di:
a) la proposta di programma diretta alla Regione;
b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1:500;
c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei soggetti intervenuti;
d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto presentatore;
f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità del programma integrato.

5. Per l' attuazione di tali programmi integrati, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma e del relativo onere finanziario pubblico e privato.
7. Il programma integrato d' intervento si attua in conformità alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa comunale vigente.
8. Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità delle singole iniziative edilizie. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 24
1. Al primo comma, punto 2), dell' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo; >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 25
1. Al secondo comma dell' articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << o nella locazione >> sono inserite le parole << ovvero nella domanda di cessione in proprietà >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 26
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituita dall' articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituita dalla seguente: << a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l' usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall' acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall' alloggio di edilizia sovvenzionata; >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 27
1. All' articolo 64 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << degli articoli >> è soppresso il numero << 59, >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 30
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 31
1. Al primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 30 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << dell' anno successivo >> sono sostituite dalle parole << del secondo anno successivo >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 32
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 37
1. Al primo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << riferito a tutte e quattro le annualità >> sono sostituite con le parole << riferito a tutte e due le annualità >>.
2. Al terzo comma del medesimo articolo 95, come integrato dall' articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << l' erogazione della quarta anticipazione annuale >> sono sostituite con le parole << l' erogazione della seconda anticipazione a saldo >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 38
1. All' articolo 97 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << ogni 4 anni >> sono sostituite con le parole << ogni 2 anni >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 41
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 42
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
TITOLO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7,
CONCERNENTE L' ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Partizione di cui fa parte l'articolo 44 abrogata con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel B.U.R. S.S. n. 12 dd. 13/7/2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
TITOLO IV
 ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER LA
CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI
TITOLO V
 NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 52
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, come modificato dall'articolo 51 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la locuzione << immobili da acquistare >> deve intendersi << immobili da acquistare ovvero acquisire in diritto di superficie per una durata di anni comunque non inferiore alla durata del periodo di ammortamento del mutuo o del periodo di restituzione delle anticipazioni regionali. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 53
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, per fase del grezzo deve intendersi la realizzazione delle opere di costruzione fino a completamento della copertura o impermeabilizzazione del tetto nonché delle pareti interne.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 56
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, la speciale sovvenzione ivi prevista può essere concessa per l' attuazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero relativi all' intero territorio del Comune di Sauris.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57
1. In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 58
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 59
1. I contributi pluriennali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come integrato dall' articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e modificato dall' articolo 132 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari con un unico provvedimento d' impegno delle quindici annualità e sulla base di semplice domanda corredata da un programma di massima di utilizzo del finanziamento complessivo.
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all' articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall' approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all' onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 60
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è consentito concedere i benefici di edilizia convenzionata ed agevolata per acquisti tra parenti ed affini entro il secondo grado, purché le relative domande siano state presentate prima dell'8 giugno 1992 e l' unità immobiliare oggetto dell'intervento non abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale, con esclusione di quelle previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 20 giugno 1977, n. 30, Capo III, e dalle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico, nei dieci anni precedenti la domanda.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, tra le priorità previste dal medesimo comma rientrano anche le domande presentate dopo l'8 giugno 1992 e comunque entro il 31 dicembre 1992, per le quali i richiedenti abbiano acquisito la proprietà o dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero di un alloggio entro il 31 dicembre 1992.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61
2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell' intervento.
3. Il Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dal precedente articolo 17, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del commissario liquidatore o del curatore fallimentare circa il definitivo trasferimento della proprietà per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli.
3 bis. Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai diversi momenti di riferimento dei requisiti stessi. Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa.
4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in favore di cooperative, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione in quanto le stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la concessione ed erogazione direttamente a favore dei soci che acquisiscono la proprietà degli alloggi, previa presentazione, della documentazione di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.
6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell' iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
4 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 21, comma 1, L. R. 31/1995
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
6 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61 bis
1. In alternativa ai contributi previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in 15 anni al tasso del tre per cento, mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, con decorrenza iniziale dall' 1 marzo o dall' 1 settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.
2. Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli degli alloggi delle cooperative di cui al comma 1, realizzati o in corso di realizzazione.
3. L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a pena di decadenza dall'anticipazione e conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
5. I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non già accertati in precedenza, sono verificati con riferimento alla data del 17 giugno 1993.
7. All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono incrementi dei massimali ammissibili a contributo di edilizia convenzionata ed agevolata.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 199, comma 2, L. R. 5/1994
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
TITOLO VI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 64
1. Coloro ai quali è stata archiviata la domanda di contributo per interventi di edilizia agevolata per errata indicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione regionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 6 aprile 1990, ai fini della formulazione delle graduatorie per l' accesso ai benefici, ovvero per intervenuta scadenza del termine perentorio posto ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 a seguito della mancata assegnazione in proprietà, da parte del Comune, di lotti soggetti alle procedure di piani particolareggiati o di ambiti unitari di ricostruzione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono presentare una nuova domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/82, come sostituito dal precedente articolo 33, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.