Legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2007

Destinazione dei beni immobili e mobili gią di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, localitą Cave del Predil e Riofreddo.
Art. 3
 Assegnazione degli alloggi e canone di locazione
1. Gli alloggi facenti parte del complesso edilizio descritto all' articolo 2 restano assegnati ai soggetti risultanti inquilini alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente assegnati dalla Regione che ne facciano richiesta e che, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana;
b) essere residenti in un comune della regione oppure prestare attivitą lavorativa nel territorio regionale con prioritą a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del comune di Tarvisio;
c) non avere altra volta beneficiato dei contributi previsti dalla normativa regionale per l' acquisto della prima casa.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 38/1996
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 38/1996
3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 38/1996
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 38/1996
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/1999
6 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 25, L. R. 3/2002