1. L' Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto all'
articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, all' Istituto Autonomo per le Case Popolari di Gorizia gli alloggi realizzati ai sensi dell' articolo 1 della predetta legge.