Art. 4
Alienazione degli alloggi
1. Gli alloggi di cui all' articolo 2, dopo la realizzazione del programma di intervento di manutenzione straordinaria previsto dal comma 2 dell' articolo 6, possono essere ceduti in proprietą agli attuali assegnatari che ne facciano richiesta e che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell' articolo 3, lettere a), b) e c), non siano proprietari, o nudi proprietari, di altro alloggio, sito nel comune di Tarvisio, adeguato alle necessitą del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'
articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il richiedente sia proprietario, o nudo proprietario, di altro alloggio adeguato in comune di Tarvisio, il medesimo deve essere alienato entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 38/1996
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002