Art. 3
Assegnazione degli alloggi e canone di locazione
1. Gli alloggi facenti parte del complesso edilizio descritto all' articolo 2 restano assegnati ai soggetti risultanti inquilini alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente assegnati dalla Regione che ne facciano richiesta e che, in deroga a quanto previsto dal
primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana;
b) essere residenti in un comune della regione oppure prestare attivitą lavorativa nel territorio regionale con prioritą a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del comune di Tarvisio;
c) non avere altra volta beneficiato dei contributi previsti dalla normativa regionale per l' acquisto della prima casa.
2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 decorre dall'1 luglio 2002.
2 bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilitą della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, č riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 38/1996
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 38/1996
3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 38/1996
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 38/1996
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/1999
6 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 25, L. R. 3/2002