Art. 2
Trasferimento all' IACP dell' Alto Friuli
e gestione degli alloggi
1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli.
2. Gli alloggi trasferiti in proprietà ai sensi del comma 1, vengono direttamente gestiti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari dell'Alto Friuli, in regime di edilizia sovvenzionata, fatte salve le speciali disposizioni previste dagli articoli seguenti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 38/1996