Art. 10
Utilizzazione del patrimonio immobiliare
per attività economiche
1. Gli immobili finora destinati ad uso industriale, nonché quelli idonei a favorire lo sviluppo di attività economiche, artigianali, culturali e turistiche possono essere locati ovvero alienati direttamente agli interessati che presentino un dettagliato ed adeguato programma per la realizzazione delle finalità sopra indicate, sulla base di una perizia di stima redatta da tecnico esterno abilitato e scelto tra una rosa di almeno tre nominativi, fermo restando l' obbligo per la parte locataria od acquirente di destinare gli stessi alle predette attività.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 27, L. R. 1/2007
2 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 27, L. R. 1/2007