Legge regionale 15 giugno 1993 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.

Art. 43

1. All' articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, le parole << almeno venti giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 >>.