1. In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell' articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e ai Capi I e V del
Titolo II della legge regionale n. 17/1992, risultassero in soprannumero, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale, sono riassorbiti, a partire dall' 1 gennaio 1994, con i posti che si renderanno di volta in volta disponibili.