﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 giugno 1993

      , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori  norme  di  modifica,  di  integrazione  e  di interpretazione  autentica  di  alcune  leggi  regionali  di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONEAUTENTICA DELLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 1977, N. 30,E 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONIED INTEGRAZIONI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al  quarto  comma  dell' articolo 12  della  legge regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  così  come  inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è  aggiunto,  infine,  il seguente periodo:  &lt;&lt; La  medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare  i  lavori  necessari per  adeguare  gli  edifici compresi  nel  predetto  compendio  alle  vigenti  norme  di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis  della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito  dall' articolo 9 della legge regionale 11  gennaio 1982,  n.  2,  concernenti il recupero statico e  funzionale degli  edifici  appartenenti al patrimonio  disponibile  dei Comuni,  l' Amministrazione  regionale  è autorizzata,  nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico  le spese connesse alla realizzazione di progetti  di completamento   ritenute  necessarie  per   assicurare   una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  finanziamento  di cui al  presente  articolo  è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano  potuti recuperare   completamente  sotto  il  profilo   statico   e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno   1977,   n.   30,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  possono essere concessi ai soggetti  indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché  in  favore  di  essi abbia  trovato  applicazione l' articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n.  25, previo  conguaglio  degli importi  erogati  a  consuntivo  a titolo  di contributo sulle spese sostenute per i lavori  di riparazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a  decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente   adottati  per  ragioni  di   cumulo,   prima dell' entrata in  vigore della presente  legge,  sulla  base delle   domande  tempestivamente  presentate   nei   termini indicati  all' articolo 1 della legge regionale n.  50/1990, sono  annullati  e,  per l' effetto, le domande stesse  sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  A  favore  dei  soggetti  titolari  del  diritto  di proprietà o di altro diritto reale di godimento su  edifici danneggiati  dagli eventi sismici, posti in aree interessate da  vincoli  di  natura geologica, previsti dagli  strumenti urbanistici  e  limitativi delle possibilità di  intervento sugli  edifici stessi, i termini per la presentazione  delle domande  di  contributo, ai sensi della legge  regionale  20 giugno  1977,  n.  30,  sono  stabiliti  in  giorni  trenta, decorrenti  dalla  data  di  cessazione  dell' efficacia dei suddetti  vincoli o dalla data di entrata  in  vigore  della presente  legge  nei casi di vincoli la  cui  efficacia  sia cessata anteriormente alla predetta data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nei  termini indicati al comma 1 possono  presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato  emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30, così come da  ultimo  modificato dall' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50, è soppresso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  testo all' articolo 38 della legge regionale 20 giugno   1977,  n.  30,  così  come  da  ultimo  modificato dall' articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:<p style="text-align: justify;">a)  all' ultimo comma, le parole:  &lt;&lt; dalla  data  del rilascio  della  licenza di abitabilità &gt;&gt;  sono  sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) è aggiunto, infine, il seguente comma:&lt;&lt; Per  gli  immobili  appartenenti  al  patrimonio disponibile  dei Comuni di cui all' articolo  12 bis,  così come  inserito  dall' articolo 9 della  legge  regionale  11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa   deliberazione   della   Giunta   regionale,    può autorizzare,  in  presenza di comprovati motivi,  prima  che siano   decorsi  i  cinque  anni  di  cui  al  primo  comma, l' alienazione ovvero  il  mutamento  anche  parziale  della destinazione     d' uso    dell' immobile  assistito     dal contributo. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  presenza  di  edifici danneggiati  dagli  eventi sismici   composti   da   tanti  alloggi   quanti   sono   i comproprietari, la domanda presentata da uno solo  di  essi, in  assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a  ciascun  comproprietario individualmente ai  sensi  della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A  tal  fine  il comproprietario  non  istante  può chiedere  di  volturare  per uno degli  alloggi  la  domanda originaria, sempreché l' istanza di volturazione intervenga prima   dell' emissione del  decreto  di   concessione   del contributo in conto capitale al richiedente originario.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel testo dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:<p style="text-align: justify;">a)  al  comma  1, le parole &lt;&lt; invito  ai  proprietari degli   immobili   espropriati &gt;&gt;,  sono   sostituite   dalle seguenti:  &lt;&lt; invito  ai  proprietari  degli  immobili  fatti oggetto  delle procedure di acquisizione in via  coattiva  o bonaria &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai  commi  2  e  3,  le parole  &lt;&lt; degli  immobili espropriati &gt;&gt;   sono  sostituite  dalle  seguenti:   &lt;&lt; degli immobili anzidetti  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">c) il comma 5 è sostituito dal seguente:&lt;&lt;           5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato   in   forma  congiunta  dai  soggetti   di   cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità   immobiliari  ricadenti  nello  stesso   ambito   di intervento unitario funzionale di ricostruzione;b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;c)  da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere  a)  e b)  e  altri  aventi comunque titolo ai contributi  previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">d) il comma 7, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;              7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite  prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra  nel relativo rapporto, anche in deroga al  divieto di  cumulo  di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile  1978,  n. 25, un o dei successori, il  quale  agisce, munito di procura, in nome e nell' interesse proprio e degli altri,  ovvero  agisce  per conto  degli  altri,  esonerando l' Amministrazione  regionale  da  ogni  responsabilità nei confronti  degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri  successori aventi diritto con separata  dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">e)  al  comma  13, è aggiunto, infine,  il  seguente</p><p style="text-align: justify;">periodo:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt; ;  nel  caso di ambiti unitari appaltati  con</p><p style="text-align: justify;">lotti     distinti     e    successivi,     agli     effetti</p><p style="text-align: justify;">dell' indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna</p><p style="text-align: justify;">dei  lavori  all' impresa esecutrice  dell' ultimo lotto dei</p><p style="text-align: justify;">lavori. &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;              13  bis.  Qualora  gli ambiti  di  intervento unitario  di  ricostruzione siano formati anche  da  schiere edilizie  continue, dal costo indicato  al  comma  13  vanno altresì  detratte le spese sostenute per il  consolidamento strutturale  dei  fabbricati attigui alla  schiera  edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">g) il comma 15, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;              15.  Nei casi di cui al comma 5 il contributo da   porre  in  detrazione  dal  costo  dell'intervento   è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46,  avuto riguardo   alle  esigenze  abitative  del  nucleo  familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:<p style="text-align: justify;">a)  in  forma congiunta da soggetti  legati  da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell' articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative  del  loro  nucleo familiare incrementato  di  due componenti;</p><p style="text-align: justify;">b)  in  forma  congiunta da  un  solo  soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari,  ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha   riguardo  alle  esigenze  abitative  del   suo   nucleo familiare. &gt;&gt;;</p></p></p><p style="text-align: justify;">h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;             18 bis.  Qualora il Comune accerti la presenza di  vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al  prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all' ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del  Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi  ed  i difetti riscontrati.</p><p style="text-align: justify;">18  ter.  Avverso la determinazione del  Comune riguardo  alla  riduzione del prezzo di  cessione,  è  data facoltà  agli interessati di ricorrere entro trenta  giorni dalla   comunicazione   del  relativo   provvedimento   alla Segreteria  generale  straordinaria  che  si  pronuncia  sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.</p><p style="text-align: justify;">18  quater. La riduzione del prezzo di cessione di  cui  ai  commi  18 bis e 18 ter è incompatibile  con  i benefici  recati dall' articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.</p><p style="text-align: justify;">18  quinquies. Anche in deroga alle  previsioni contenute  nel presente articolo, la cessione in  proprietà delle  unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti   dei   requisiti  previsti   dall' articolo  42,   o dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno  1978,  n. 70,   e  loro  successive  modifiche  ed  integrazioni,   è disposta,  eventualmente anche nei confronti dei  successori per  causa  di  morte, senza alcun onere di  versamento  del prezzo  di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le  unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti  i  parametri per le esigenze abitative  stabiliti dall' Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;">18  sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18  quinquies  trovano  applicazione anche  per  i  soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli  usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">18  septies.  Nei  confronti dei  soggetti  cui siano  stati concessi i contributi della presente legge  per la  ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al  di fuori  del  perimetro  degli ambiti di  intervento  unitario funzionale  di ricostruzione, nonché dei soggetti  titolari di  unità  immobiliari  censite catastalmente  come  unità produttive  nelle quali, peraltro, alla data  del  6  maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da  parte  del  proprietario  né  da  parte  di  terzi,  è consentito  l' esercizio del  diritto  di  prelazione  sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni  contributive ed alle agevolazioni  di  carattere economico  previste  dai commi 13 e  seguenti  del  presente articolo.  Nella  graduatoria  di  cui  all' articolo 28   i soggetti  anzidetti  seguono l' ultima categoria  di  aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari,  e tra  di  essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.</p><p style="text-align: justify;">18  octies.  In deroga alle disposizioni  contenute  nel comma  18  septies, nei confronti dei soggetti  titolari  di unità   immobiliari  censite  catastalmente   come   unità produttive  nelle  quali, alla data del 6 maggio  1976,  non veniva  temporaneamente esercitata,  per  comprovate  cause, alcuna  attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate  sulla  base  delle superfici  catastali  andate distrutte  o demolite a causa degli eventi sismici  ed  alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13  e  seguenti del presente articolo. Nella graduatoria  di cui  all' articolo 28  i soggetti anzidetti  sono  collocati nelle  posizioni derivanti dall' applicazione delle  vigenti disposizioni. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  relazione alle nuove categorie di aventi diritto all' esercizio del  diritto  di  prelazione   sulle   unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte  dall' articolo 8, il comune  può disporre,  con propria   deliberazione,  la  modifica   della   graduatoria eventualmente formata ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla  data  di entrata  in  vigore  della presente legge  non  siano  stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  così  come da ultimo modificato  dall' articolo 11 della  legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt; Articolo 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili  per mancato  esercizio  del  diritto  di  prelazione,   di   cui all' articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio   disponibile   del   Comune   e   sono   cedute, eventualmente  anche  in  deroga alle  disposizioni  vigenti sull' alienazione dei beni patrimoniali, nell' ordine:<p style="text-align: justify;">a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione  o  che  vi  hanno rinunciato  in  rapporto  alla cessione  di  unità immobiliari ricadenti in  un  qualunque ambito  di  intervento  unitario funzionale  realizzato  nel territorio comunale;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;</p><p style="text-align: justify;">c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Per i soggetti indicati al comma 1, lettera  a),  la cessione  delle  unità immobiliari rimaste  disponibili  è disposta  verso  corresponsione del  prezzo  determinato  ai sensi dell' articolo 27.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  l' acquisto  delle  unità immobiliari  rimaste disponibili  da  parte  dei soggetti indicati  al  comma  1, lettera  b), trovano applicazione le disposizioni  contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11  gennaio  1982,  n.  2  e  successive  modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I corrispettivi di cessione introitati dal Comune  ai sensi  del  presente  articolo  sono  versati  al  Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le  unità  immobiliari  contemplate  dal  presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla  cessione in  proprietà,  sono  assegnate  dai  Comuni  in  locazione semplice  ai  soggetti richiamati al  comma  1,  qualora  si tratti  di  abitazioni, ovvero in affitto  ad  imprenditori, professionisti  o lavoratori autonomi nel  caso  in  cui  si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ai  soggetti  muniti di personalità  giuridica,  ma privi  di  soggettività fisica, titolari alla  data  del  6 maggio  1976  del diritto di proprietà o di  altro  diritto reale  di godimento su edifici colpiti dagli eventi  sismici esclusivamente   destinati  ad   uso   di   abitazione,   è riconosciuto il contributo previsto dall' articolo 46  della legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, commisurato  alle  esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune  territorialmente competente nel  termine  di  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La domanda di contributo può essere presentata anche dai  titolari  degli  edifici gravemente  danneggiati  dagli eventi  sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo  resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell' edificio ordinata  dalla  competente autorità sindacale  per  motivi statici   o   di  non  convenienza  economica  al   recupero dell' edificio stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla  stipula di una convenzione con l' Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa  a soddisfare  le necessità di soggetti privi di abitazione  o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  I  contributi  previsti dal presente  articolo  sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i  soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a  causa  degli  eventi sismici; gli stessi  contributi  non possono  essere cumulati per il medesimo alloggio con  altri contributi  previsti  dalle leggi  regionali  di  intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50, è soppresso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via di interpretazione autentica, il periodo  di due  anni  di  residenza richiesto dall' articolo 48,  primo comma,  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  deve intendersi  utilmente  compiuto ai fini  contributivi  anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai  sensi dell' articolo 4,  primo  comma, della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti  i  contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in  possesso di  ogni  altro requisito prescritto, abbiano maturato  alla data  del  6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche  di  fatto, in uno o più Comuni delimitati  ai  sensi dell' articolo 4,  primo  comma, della  legge  regionale  n. 30/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  L'articolo 30 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è abrogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33  della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così  come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2  maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  così come  da  ultimo  modificato dall' articolo 15  della  legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge,   abbiano  acquistato  in  costanza  di  procedimento contributivo,  prima della data di entrata in  vigore  della presente  legge, da un componente del nucleo  familiare,  un alloggio  adeguato a soddisfare le necessità abitative  del nucleo familiare medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente   adottati  sulle  relative   domande,   prima dell' entrata in  vigore  della  presente  legge,  nei  casi indicati  al  comma 1, sono annullati e, per  l' effetto, le domande  stesse  sono  utili ai fini della  concessione  dei contributi ivi previsti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  contributi previsti dal Titolo III, Capi I e  II, della  legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via  di  sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle  porzioni degli  edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il   contributo   è  determinato   nella   misura dell' ottanta  per  cento  dell' importo cui  l' interessato avrebbe  titolo in forza della legge regionale  n.  63/1977, avuto   riguardo  ai  prezzi  massimi  stabiliti  ai   sensi dell' articolo  46,  terzo  comma,  della   medesima   legge regionale  n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del  decreto  di concessione. Qualora peraltro i  contributi sono  concessi  in  via di sanatoria, si  ha  riguardo  agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite  a soffitta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Rimangono  fermi  i contributi  ventennali  costanti dell' otto per  cento  previsti dalle  vigenti  disposizioni sulla  parte di spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della  legge  regionale  n.  63/1977,  e  non  coperta   dal contributo  in  conto  capitale  cui  l' interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Possono  accedere ai benefici previsti dal  presente articolo  solamente  i  titolari delle  domande  non  ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso  l' adozione del provvedimento di concessione del contributo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Nelle  ipotesi  in  cui le superfici  relative  alle porzioni   di  edificio  adibite  a  soffitta  siano   state computate  come  superfici utili non  residenziali  ai  fini della   determinazione   dei  contributi   in   favore   dei proprietari  degli alloggi sottostanti, le disposizioni  del presente   articolo   trovano   nondimeno   applicazione   a condizione  che  le  superfici rese autonomamente  abitabili eccedano   i  parametri  cui  sono  rapportate  le  esigenze alloggiative  dei  nuclei familiari  dei  proprietari  degli alloggi sottostanti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande presentate in termini prima della data  di entrata   in   vigore  della  presente   legge,   ai   sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   sono considerate  utili  ai fini della concessione  dei  relativi contributi  anche  da  parte  del  Sindaco  del  Comune   di residenza  alla  data  del 6 maggio  1976  del  coniuge  non istante,  qualora il coniuge richiedente esprima,  entro  il termine  di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore della  presente legge, l' intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare  il nuovo   alloggio  da  destinare  al  soddisfacimento   delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I benefici concessi ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente  alla data  di  entrata in vigore della legge regionale  4  luglio 1979,  n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per  cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della   legge   regionale  n.  35/1979,  su  domanda   degli interessati  o  dei loro successori per causa  di  morte  da presentarsi  al Comune entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente  assunti in conformità alle disposizioni  del comma  1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima  della data di entrata in vigore della presente  legge con   riferimento   ai  provvedimenti  di  concessione   dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per   l' effetto, le  somme  eventualmente   versate   dagli interessati  in  seguito all' adozione del provvedimento  di autotutela sono loro restituite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50:<p style="text-align: justify;">a) il terzo comma è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;           Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più  contributi previsti dal Titolo III, può  chiedere  di costruire  un' unica  unità abitativa mediante  concessione cumulativa. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">b) il quinto comma è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;           Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi  cumulativamente all' unico avente diritto  viene determinato  nella  misura del sessanta  per  cento  se  nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi  dell' articolo 50  e  nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 -  e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: &lt;&lt; In caso  di morte  o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata,  anche  in  deroga alle  disposizioni  contenute nell' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75,  così  come  modificato dall' articolo 20  della  legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti  privi di alloggio. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento  è  subordinato alla previa  stipulazione  da parte    del   proprietario   della   convenzione   prevista dall' articolo 75,  terzo comma, della  legge  regionale  23 dicembre   1977,  n.  63,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  per  il  mantenimento della  destinazione  al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono  considerate  a  tutti gli effetti  opere  di  pubblica utilità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23  dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: &lt;&lt;  In presenza  di comprovati  motivi  l' Assessore delegato  alla  ricostruzione,  previa  deliberazione  della Giunta  regionale, sentito il Comune nel cui  territorio  è situata  l' opera,  può autorizzare, prima  della  scadenza della   predetta   convenzione,  l' alienazione  ovvero   il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Avuto  riguardo a quanto disposto  dall' articolo 1, ultimo  comma,  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a  disporre anche   in  via  di  sanatoria  ed  in  deroga  alle   norme procedimentali  vigenti  per il  finanziamento  delle  opere pubbliche,  atti di impegno della spesa a valere  sui  fondi autorizzati  dalla  Giunta regionale prima  dell' entrata in vigore   della  presente  legge  con  le  deliberazioni   di approvazione dei programmi delle opere ed impianti  pubblici degli  Enti  diversi  dai  Comuni, ai  sensi  del  combinato disposto  degli  articoli  20,  40,  75  e  76  della  legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  loro  successive modificazioni   ed   integrazioni,   ancorché   gli    Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell' importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non   autorizzate   di   natura   complementare   all' opera principale,  senza  provvedere ad adottare  previamente  una variazione al proprio programma.</p></p><a name="art23"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  23</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell' eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell' atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L' onere della conferma è escluso:<p style="text-align: justify;">a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l' adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;</p><p style="text-align: justify;">b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l' incarico di progettazione;</p><p style="text-align: justify;">c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;</p><p style="text-align: justify;">d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all' interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;</p><p style="text-align: justify;">e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto;</p><p style="text-align: justify;">f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l' ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all' ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 5 da art. 15, comma 22, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 23, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, L. R. 24/2005</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per le successioni per causa di morte che si  aprono dopo  la  data  di  entrata in vigore della presente  legge, rimane  fermo  il  termine semestrale di  ripetizione  delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale<p style="text-align: justify;">n. 48/1991 sono abrogati.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone  terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti  con  riferimento a provvedimenti di concessione  di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di  legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o  dei  loro  successori per causa di morte  da  presentarsi entro  sei  mesi  dalla  data di  entrata  in  vigore  della relativa  previsione normativa. Per le previsioni  normative recate  da leggi anteriori alla presente, il termine di  sei mesi decorre dall' entrata in vigore della presente legge.</p></p></p></body></html>