﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 giugno 1993

      , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori  norme  di  modifica,  di  integrazione  e  di interpretazione  autentica  di  alcune  leggi  regionali  di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONEAUTENTICA DELLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 1977, N. 30,E 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONIED INTEGRAZIONI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al  quarto  comma  dell' articolo 12  della  legge regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  così  come  inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è  aggiunto,  infine,  il seguente periodo:  &lt;&lt; La  medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare  i  lavori  necessari per  adeguare  gli  edifici compresi  nel  predetto  compendio  alle  vigenti  norme  di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis  della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito  dall' articolo 9 della legge regionale 11  gennaio 1982,  n.  2,  concernenti il recupero statico e  funzionale degli  edifici  appartenenti al patrimonio  disponibile  dei Comuni,  l' Amministrazione  regionale  è autorizzata,  nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico  le spese connesse alla realizzazione di progetti  di completamento   ritenute  necessarie  per   assicurare   una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  finanziamento  di cui al  presente  articolo  è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano  potuti recuperare   completamente  sotto  il  profilo   statico   e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno   1977,   n.   30,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  possono essere concessi ai soggetti  indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché  in  favore  di  essi abbia  trovato  applicazione l' articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n.  25, previo  conguaglio  degli importi  erogati  a  consuntivo  a titolo  di contributo sulle spese sostenute per i lavori  di riparazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a  decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente   adottati  per  ragioni  di   cumulo,   prima dell' entrata in  vigore della presente  legge,  sulla  base delle   domande  tempestivamente  presentate   nei   termini indicati  all' articolo 1 della legge regionale n.  50/1990, sono  annullati  e,  per l' effetto, le domande stesse  sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  A  favore  dei  soggetti  titolari  del  diritto  di proprietà o di altro diritto reale di godimento su  edifici danneggiati  dagli eventi sismici, posti in aree interessate da  vincoli  di  natura geologica, previsti dagli  strumenti urbanistici  e  limitativi delle possibilità di  intervento sugli  edifici stessi, i termini per la presentazione  delle domande  di  contributo, ai sensi della legge  regionale  20 giugno  1977,  n.  30,  sono  stabiliti  in  giorni  trenta, decorrenti  dalla  data  di  cessazione  dell' efficacia dei suddetti  vincoli o dalla data di entrata  in  vigore  della presente  legge  nei casi di vincoli la  cui  efficacia  sia cessata anteriormente alla predetta data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nei  termini indicati al comma 1 possono  presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato  emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30, così come da  ultimo  modificato dall' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50, è soppresso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  testo all' articolo 38 della legge regionale 20 giugno   1977,  n.  30,  così  come  da  ultimo  modificato dall' articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:<p style="text-align: justify;">a)  all' ultimo comma, le parole:  &lt;&lt; dalla  data  del rilascio  della  licenza di abitabilità &gt;&gt;  sono  sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) è aggiunto, infine, il seguente comma:&lt;&lt; Per  gli  immobili  appartenenti  al  patrimonio disponibile  dei Comuni di cui all' articolo  12 bis,  così come  inserito  dall' articolo 9 della  legge  regionale  11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa   deliberazione   della   Giunta   regionale,    può autorizzare,  in  presenza di comprovati motivi,  prima  che siano   decorsi  i  cinque  anni  di  cui  al  primo  comma, l' alienazione ovvero  il  mutamento  anche  parziale  della destinazione     d' uso    dell' immobile  assistito     dal contributo. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  presenza  di  edifici danneggiati  dagli  eventi sismici   composti   da   tanti  alloggi   quanti   sono   i comproprietari, la domanda presentata da uno solo  di  essi, in  assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a  ciascun  comproprietario individualmente ai  sensi  della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A  tal  fine  il comproprietario  non  istante  può chiedere  di  volturare  per uno degli  alloggi  la  domanda originaria, sempreché l' istanza di volturazione intervenga prima   dell' emissione del  decreto  di   concessione   del contributo in conto capitale al richiedente originario.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel testo dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:<p style="text-align: justify;">a)  al  comma  1, le parole &lt;&lt; invito  ai  proprietari degli   immobili   espropriati &gt;&gt;,  sono   sostituite   dalle seguenti:  &lt;&lt; invito  ai  proprietari  degli  immobili  fatti oggetto  delle procedure di acquisizione in via  coattiva  o bonaria &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai  commi  2  e  3,  le parole  &lt;&lt; degli  immobili espropriati &gt;&gt;   sono  sostituite  dalle  seguenti:   &lt;&lt; degli immobili anzidetti  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">c) il comma 5 è sostituito dal seguente:&lt;&lt;           5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato   in   forma  congiunta  dai  soggetti   di   cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità   immobiliari  ricadenti  nello  stesso   ambito   di intervento unitario funzionale di ricostruzione;b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;c)  da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere  a)  e b)  e  altri  aventi comunque titolo ai contributi  previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">d) il comma 7, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;              7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite  prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra  nel relativo rapporto, anche in deroga al  divieto di  cumulo  di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile  1978,  n. 25, un o dei successori, il  quale  agisce, munito di procura, in nome e nell' interesse proprio e degli altri,  ovvero  agisce  per conto  degli  altri,  esonerando l' Amministrazione  regionale  da  ogni  responsabilità nei confronti  degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri  successori aventi diritto con separata  dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">e)  al  comma  13, è aggiunto, infine,  il  seguente</p><p style="text-align: justify;">periodo:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt; ;  nel  caso di ambiti unitari appaltati  con</p><p style="text-align: justify;">lotti     distinti     e    successivi,     agli     effetti</p><p style="text-align: justify;">dell' indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna</p><p style="text-align: justify;">dei  lavori  all' impresa esecutrice  dell' ultimo lotto dei</p><p style="text-align: justify;">lavori. &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;              13  bis.  Qualora  gli ambiti  di  intervento unitario  di  ricostruzione siano formati anche  da  schiere edilizie  continue, dal costo indicato  al  comma  13  vanno altresì  detratte le spese sostenute per il  consolidamento strutturale  dei  fabbricati attigui alla  schiera  edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">g) il comma 15, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;              15.  Nei casi di cui al comma 5 il contributo da   porre  in  detrazione  dal  costo  dell'intervento   è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46,  avuto riguardo   alle  esigenze  abitative  del  nucleo  familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:<p style="text-align: justify;">a)  in  forma congiunta da soggetti  legati  da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell' articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative  del  loro  nucleo familiare incrementato  di  due componenti;</p><p style="text-align: justify;">b)  in  forma  congiunta da  un  solo  soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari,  ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha   riguardo  alle  esigenze  abitative  del   suo   nucleo familiare. &gt;&gt;;</p></p></p><p style="text-align: justify;">h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;             18 bis.  Qualora il Comune accerti la presenza di  vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al  prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all' ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del  Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi  ed  i difetti riscontrati.</p><p style="text-align: justify;">18  ter.  Avverso la determinazione del  Comune riguardo  alla  riduzione del prezzo di  cessione,  è  data facoltà  agli interessati di ricorrere entro trenta  giorni dalla   comunicazione   del  relativo   provvedimento   alla Segreteria  generale  straordinaria  che  si  pronuncia  sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.</p><p style="text-align: justify;">18  quater. La riduzione del prezzo di cessione di  cui  ai  commi  18 bis e 18 ter è incompatibile  con  i benefici  recati dall' articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.</p><p style="text-align: justify;">18  quinquies. Anche in deroga alle  previsioni contenute  nel presente articolo, la cessione in  proprietà delle  unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti   dei   requisiti  previsti   dall' articolo  42,   o dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno  1978,  n. 70,   e  loro  successive  modifiche  ed  integrazioni,   è disposta,  eventualmente anche nei confronti dei  successori per  causa  di  morte, senza alcun onere di  versamento  del prezzo  di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le  unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti  i  parametri per le esigenze abitative  stabiliti dall' Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;">18  sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18  quinquies  trovano  applicazione anche  per  i  soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli  usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">18  septies.  Nei  confronti dei  soggetti  cui siano  stati concessi i contributi della presente legge  per la  ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al  di fuori  del  perimetro  degli ambiti di  intervento  unitario funzionale  di ricostruzione, nonché dei soggetti  titolari di  unità  immobiliari  censite catastalmente  come  unità produttive  nelle quali, peraltro, alla data  del  6  maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da  parte  del  proprietario  né  da  parte  di  terzi,  è consentito  l' esercizio del  diritto  di  prelazione  sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni  contributive ed alle agevolazioni  di  carattere economico  previste  dai commi 13 e  seguenti  del  presente articolo.  Nella  graduatoria  di  cui  all' articolo 28   i soggetti  anzidetti  seguono l' ultima categoria  di  aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari,  e tra  di  essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.</p><p style="text-align: justify;">18  octies.  In deroga alle disposizioni  contenute  nel comma  18  septies, nei confronti dei soggetti  titolari  di unità   immobiliari  censite  catastalmente   come   unità produttive  nelle  quali, alla data del 6 maggio  1976,  non veniva  temporaneamente esercitata,  per  comprovate  cause, alcuna  attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate  sulla  base  delle superfici  catastali  andate distrutte  o demolite a causa degli eventi sismici  ed  alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13  e  seguenti del presente articolo. Nella graduatoria  di cui  all' articolo 28  i soggetti anzidetti  sono  collocati nelle  posizioni derivanti dall' applicazione delle  vigenti disposizioni. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  relazione alle nuove categorie di aventi diritto all' esercizio del  diritto  di  prelazione   sulle   unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte  dall' articolo 8, il comune  può disporre,  con propria   deliberazione,  la  modifica   della   graduatoria eventualmente formata ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla  data  di entrata  in  vigore  della presente legge  non  siano  stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  così  come da ultimo modificato  dall' articolo 11 della  legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt; Articolo 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili  per mancato  esercizio  del  diritto  di  prelazione,   di   cui all' articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio   disponibile   del   Comune   e   sono   cedute, eventualmente  anche  in  deroga alle  disposizioni  vigenti sull' alienazione dei beni patrimoniali, nell' ordine:<p style="text-align: justify;">a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione  o  che  vi  hanno rinunciato  in  rapporto  alla cessione  di  unità immobiliari ricadenti in  un  qualunque ambito  di  intervento  unitario funzionale  realizzato  nel territorio comunale;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;</p><p style="text-align: justify;">c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Per i soggetti indicati al comma 1, lettera  a),  la cessione  delle  unità immobiliari rimaste  disponibili  è disposta  verso  corresponsione del  prezzo  determinato  ai sensi dell' articolo 27.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  l' acquisto  delle  unità immobiliari  rimaste disponibili  da  parte  dei soggetti indicati  al  comma  1, lettera  b), trovano applicazione le disposizioni  contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11  gennaio  1982,  n.  2  e  successive  modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I corrispettivi di cessione introitati dal Comune  ai sensi  del  presente  articolo  sono  versati  al  Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le  unità  immobiliari  contemplate  dal  presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla  cessione in  proprietà,  sono  assegnate  dai  Comuni  in  locazione semplice  ai  soggetti richiamati al  comma  1,  qualora  si tratti  di  abitazioni, ovvero in affitto  ad  imprenditori, professionisti  o lavoratori autonomi nel  caso  in  cui  si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ai  soggetti  muniti di personalità  giuridica,  ma privi  di  soggettività fisica, titolari alla  data  del  6 maggio  1976  del diritto di proprietà o di  altro  diritto reale  di godimento su edifici colpiti dagli eventi  sismici esclusivamente   destinati  ad   uso   di   abitazione,   è riconosciuto il contributo previsto dall' articolo 46  della legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, commisurato  alle  esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune  territorialmente competente nel  termine  di  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La domanda di contributo può essere presentata anche dai  titolari  degli  edifici gravemente  danneggiati  dagli eventi  sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo  resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell' edificio ordinata  dalla  competente autorità sindacale  per  motivi statici   o   di  non  convenienza  economica  al   recupero dell' edificio stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla  stipula di una convenzione con l' Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa  a soddisfare  le necessità di soggetti privi di abitazione  o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  I  contributi  previsti dal presente  articolo  sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i  soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a  causa  degli  eventi sismici; gli stessi  contributi  non possono  essere cumulati per il medesimo alloggio con  altri contributi  previsti  dalle leggi  regionali  di  intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50, è soppresso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via di interpretazione autentica, il periodo  di due  anni  di  residenza richiesto dall' articolo 48,  primo comma,  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  deve intendersi  utilmente  compiuto ai fini  contributivi  anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai  sensi dell' articolo 4,  primo  comma, della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti  i  contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in  possesso di  ogni  altro requisito prescritto, abbiano maturato  alla data  del  6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche  di  fatto, in uno o più Comuni delimitati  ai  sensi dell' articolo 4,  primo  comma, della  legge  regionale  n. 30/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  L'articolo 30 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è abrogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33  della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così  come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2  maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  così come  da  ultimo  modificato dall' articolo 15  della  legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge,   abbiano  acquistato  in  costanza  di  procedimento contributivo,  prima della data di entrata in  vigore  della presente  legge, da un componente del nucleo  familiare,  un alloggio  adeguato a soddisfare le necessità abitative  del nucleo familiare medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente   adottati  sulle  relative   domande,   prima dell' entrata in  vigore  della  presente  legge,  nei  casi indicati  al  comma 1, sono annullati e, per  l' effetto, le domande  stesse  sono  utili ai fini della  concessione  dei contributi ivi previsti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  contributi previsti dal Titolo III, Capi I e  II, della  legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via  di  sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle  porzioni degli  edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il   contributo   è  determinato   nella   misura dell' ottanta  per  cento  dell' importo cui  l' interessato avrebbe  titolo in forza della legge regionale  n.  63/1977, avuto   riguardo  ai  prezzi  massimi  stabiliti  ai   sensi dell' articolo  46,  terzo  comma,  della   medesima   legge regionale  n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del  decreto  di concessione. Qualora peraltro i  contributi sono  concessi  in  via di sanatoria, si  ha  riguardo  agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite  a soffitta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Rimangono  fermi  i contributi  ventennali  costanti dell' otto per  cento  previsti dalle  vigenti  disposizioni sulla  parte di spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della  legge  regionale  n.  63/1977,  e  non  coperta   dal contributo  in  conto  capitale  cui  l' interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Possono  accedere ai benefici previsti dal  presente articolo  solamente  i  titolari delle  domande  non  ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso  l' adozione del provvedimento di concessione del contributo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Nelle  ipotesi  in  cui le superfici  relative  alle porzioni   di  edificio  adibite  a  soffitta  siano   state computate  come  superfici utili non  residenziali  ai  fini della   determinazione   dei  contributi   in   favore   dei proprietari  degli alloggi sottostanti, le disposizioni  del presente   articolo   trovano   nondimeno   applicazione   a condizione  che  le  superfici rese autonomamente  abitabili eccedano   i  parametri  cui  sono  rapportate  le  esigenze alloggiative  dei  nuclei familiari  dei  proprietari  degli alloggi sottostanti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande presentate in termini prima della data  di entrata   in   vigore  della  presente   legge,   ai   sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   sono considerate  utili  ai fini della concessione  dei  relativi contributi  anche  da  parte  del  Sindaco  del  Comune   di residenza  alla  data  del 6 maggio  1976  del  coniuge  non istante,  qualora il coniuge richiedente esprima,  entro  il termine  di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore della  presente legge, l' intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare  il nuovo   alloggio  da  destinare  al  soddisfacimento   delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I benefici concessi ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente  alla data  di  entrata in vigore della legge regionale  4  luglio 1979,  n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per  cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della   legge   regionale  n.  35/1979,  su  domanda   degli interessati  o  dei loro successori per causa  di  morte  da presentarsi  al Comune entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente  assunti in conformità alle disposizioni  del comma  1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima  della data di entrata in vigore della presente  legge con   riferimento   ai  provvedimenti  di  concessione   dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per   l' effetto, le  somme  eventualmente   versate   dagli interessati  in  seguito all' adozione del provvedimento  di autotutela sono loro restituite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50:<p style="text-align: justify;">a) il terzo comma è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;           Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più  contributi previsti dal Titolo III, può  chiedere  di costruire  un' unica  unità abitativa mediante  concessione cumulativa. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">b) il quinto comma è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;           Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi  cumulativamente all' unico avente diritto  viene determinato  nella  misura del sessanta  per  cento  se  nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi  dell' articolo 50  e  nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 -  e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: &lt;&lt; In caso  di morte  o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata,  anche  in  deroga alle  disposizioni  contenute nell' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75,  così  come  modificato dall' articolo 20  della  legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti  privi di alloggio. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento  è  subordinato alla previa  stipulazione  da parte    del   proprietario   della   convenzione   prevista dall' articolo 75,  terzo comma, della  legge  regionale  23 dicembre   1977,  n.  63,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  per  il  mantenimento della  destinazione  al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono  considerate  a  tutti gli effetti  opere  di  pubblica utilità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23  dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: &lt;&lt;  In presenza  di comprovati  motivi  l' Assessore delegato  alla  ricostruzione,  previa  deliberazione  della Giunta  regionale, sentito il Comune nel cui  territorio  è situata  l' opera,  può autorizzare, prima  della  scadenza della   predetta   convenzione,  l' alienazione  ovvero   il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Avuto  riguardo a quanto disposto  dall' articolo 1, ultimo  comma,  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a  disporre anche   in  via  di  sanatoria  ed  in  deroga  alle   norme procedimentali  vigenti  per il  finanziamento  delle  opere pubbliche,  atti di impegno della spesa a valere  sui  fondi autorizzati  dalla  Giunta regionale prima  dell' entrata in vigore   della  presente  legge  con  le  deliberazioni   di approvazione dei programmi delle opere ed impianti  pubblici degli  Enti  diversi  dai  Comuni, ai  sensi  del  combinato disposto  degli  articoli  20,  40,  75  e  76  della  legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  loro  successive modificazioni   ed   integrazioni,   ancorché   gli    Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell' importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non   autorizzate   di   natura   complementare   all' opera principale,  senza  provvedere ad adottare  previamente  una variazione al proprio programma.</p></p><a name="art23"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  23</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell' eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell' atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L' onere della conferma è escluso:<p style="text-align: justify;">a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l' adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;</p><p style="text-align: justify;">b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l' incarico di progettazione;</p><p style="text-align: justify;">c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;</p><p style="text-align: justify;">d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all' interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;</p><p style="text-align: justify;">e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto;</p><p style="text-align: justify;">f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l' ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all' ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 5 da art. 15, comma 22, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 23, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, L. R. 24/2005</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per le successioni per causa di morte che si  aprono dopo  la  data  di  entrata in vigore della presente  legge, rimane  fermo  il  termine semestrale di  ripetizione  delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale<p style="text-align: justify;">n. 48/1991 sono abrogati.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone  terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti  con  riferimento a provvedimenti di concessione  di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di  legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o  dei  loro  successori per causa di morte  da  presentarsi entro  sei  mesi  dalla  data di  entrata  in  vigore  della relativa  previsione normativa. Per le previsioni  normative recate  da leggi anteriori alla presente, il termine di  sei mesi decorre dall' entrata in vigore della presente legge.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONEAUTENTICA DI ALTRE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO NELLE ZONECOLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nei casi previsti dall' articolo 4, commi dal quarto al  sesto,  della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35,  la possibilità  di  transitare dalla  disciplina  contributiva della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63,  è  riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati ammessi ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977 con decreto  del Presidente   della   Giunta  regionale  assunto   ai   sensi dell' articolo 69  della  legge  regionale  n.  35/1979,  in qualità  di  successori di soggetti nei cui  confronti  sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  domanda  di  contributo  ai  sensi  della  legge regionale  23  dicembre  1977, n. 63,  va  presentata  dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I  contributi da concedere agli interessati  sono  i medesimi  che  sarebbero  spettati  al  soggetto   nei   cui confronti   sia   stata   pronunciata   con   sentenza    la dichiarazione di morte presunta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  domande  di  contributo  ai  sensi  della  legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte  salve agli effetti della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente  adottati sulle domande indicate  al  comma  4 sono  annullati  e,  per l' effetto, le domande stesse  sono valide ai fini della concessione dei contributi della  legge regionale n. 63/1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nei limiti di quanto previsto dal   DPGR   22 aprile 1980,   n.   085/SGS,     e  successive   modificazioni   ed integrazioni,  i  contributi per spese  di  demolizione  ivi previsti  spettano  anche a coloro cui  sia  stata  comunque notificata,  prima  dell' entrata in vigore  della  presente legge,  l' ordinanza di  demolizione degli  edifici  colpiti dagli  eventi  sismici  del 1976, ancorché  essi  risultino privi  del  requisito della proprietà degli edifici  stessi alla data del 6 maggio 1976.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui   territorio   erano  situati  gli  edifici   posti   in demolizione  a seguito di ordinanza sindacale, entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  La  competenza del Segretario generale straordinario alla  nomina  dei  collaudatori prevista  dall' articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa  alle  opere  indicate nell' articolo 6  della  legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di  cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35, è aggiunto, in fine,  il  seguente periodo: &lt;&lt;  In presenza  di comprovati  motivi  l' Assessore delegato  alla  ricostruzione,  previa  deliberazione  della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può   autorizzare,   prima  della  scadenza   del   periodo anzidetto,   l' alienazione ovvero  il   cambiamento   anche parziale della precedente destinazione. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' erogazione dei  finanziamenti   relativi   agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica  adibiti agli  usi  di  cui agli articoli 47 della legge regionale  4 luglio  1979, n. 35, e 40 della legge regionale  11  gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è  disposta  normalmente sulla base della contabilità  dei lavori  regolarmente tenuta, anche in difetto di ogni  altra documentazione   comprovante   le   spese   sostenute    dal beneficiario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  di  spesa  eventualmente  assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge in conformità alle previsioni di cui al comma 1  sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  È  abrogato l' articolo 67 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Qualora  la  ricostruzione in  sito  degli  immobili adibiti  agli  usi  previsti dall' articolo 47  della  legge regionale  4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle  vigenti disposizioni  di legge o dalle prescrizioni degli  strumenti urbanistici,  l' Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere  ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per  far  fronte  alle  spese di  acquisto  del  diritto  di proprietà  di  edifici,  anche da ristrutturare,  adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  spesa  a  carico dell' Amministrazione regionale comprende  pure  una  quota per spese tecniche,  nei  limiti percentuali previsti dall' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 25  della  legge regionale 2 maggio 1988, n.  26,  calcolata sulle    spese   relative   agli   eventuali    lavori    di ristrutturazione,     adattamento,     trasformazione      e completamento   degli   edifici  acquistati   dai   soggetti interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà  su edifici inseriti negli elenchi  approvati  ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione, i  lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento sono autorizzati, ove occorra, anche in deroga dalle  disposizioni  previste dall' articolo 3  della  legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Possono  accedere  ai  finanziamenti  previsti  dal presente  articolo  i  soggetti  titolari  di  domande  già presentate  in  tempo  utile,  anteriormente  alla  data  di entrata   in   vigore  della  presente   legge,   ai   sensi dell' articolo 47  della  legge  regionale  n.  35/1979.  Le eventuali  domande presentate erroneamente dai soggetti  non legittimati  sono  valide  ai  fini  della  concessione  dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data  degli  eventi  sismici,  degli  edifici  distrutti   o demoliti,  previa  presentazione  alla  Segreteria  generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  deroga alle vigenti disposizioni, il  contributo previsto  dall' articolo 66 della legge regionale  4  luglio 1979,  n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati  dalle  leggi  regionali  per  il  superamento  delle barriere  architettoniche  negli  edifici  privati  e  viene concesso  ponendo  in  detrazione  dal  costo  delle   opere previste dal progetto gli importi già erogati in base  alle citate leggi regionali, sempreché non superino l'importo di lire dieci milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  di diniego  dei  benefici  di  cui all' articolo  66   della   legge  regionale   n.   35/1979, eventualmente  assunti anteriormente all' entrata in  vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Nei  casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979,  possono essere  concessi  anche  in via di sanatoria,  a  fronte  di lavori  già iniziati o completati alla data di  entrata  in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  caso  di edifici in comproprietà,  demoliti  o distrutti  dagli  eventi  sismici,  il  contributo  previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può  essere  concesso,  anche  in  via  di  sanatoria,   al comproprietario richiedente, secondo le disposizioni di  cui all' articolo 39 della legge regionale n. 35/1979, anche  se la  situazione  che dà origine all' esigenza di superamento delle   barriere  architettoniche,  è  propria  del  nucleo familiare di altro comproprietario non richiedente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche  in  via integrativa qualora, alla data di entrata  in vigore  della  presente  legge, sia  stato  già  emesso  il decreto di concessione del contributo in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le domande già presentate, prima della data  di entrata   in   vigore  della  presente   legge,   ai   sensi dell' articolo 66 della citata legge regionale n. 35/1979.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35,  così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale  11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in  fine,  il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;        Non  possono  conseguire i  benefici  indicati  dal presente  articolo  i  negozi di  acquisto  che  abbiano  ad oggetto  un alloggio già appartenuto in qualunque  tempo  a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela  entro  il  quarto grado o di affinità  entro  il secondo grado. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  benefici  previsti dall' articolo 19 della  legge regionale  11  gennaio  1982, n. 2,  così  come  sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano  anche  a coloro che, anteriormente  alla  data  di entrata  in  vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di  un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché la  quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente  e  l' alloggio,  dopo  l' intervento, venga utilizzato   per  soddisfare  le  esigenze   abitative   del beneficiario e del suo nucleo familiare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La concessione dei benefici indicati al comma  1  è subordinata  al  possesso da parte del richiedente  di  ogni altro  requisito  richiesto  dall' articolo 19  della  legge regionale n. 2/1982.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente  adottati sulle relative domande anteriormente alla  data  di entrata in vigore della presente  legge  sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  benefici di cui al Capo III della legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  possono essere concessi anche in  favore  dei soggetti  che, prima della data di entrata in  vigore  della presente legge, abbiano acquistato più alloggi inseriti  in un unico edificio danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2,  così  come  sostituito  dall' articolo 43  della  legge regionale  2 maggio 1988, n. 26, a condizione che presentino un progetto  di riparazione inteso a ricavare dall' edificio acquistato  un  solo  alloggio per le  necessità  abitative proprie  e  del nucleo familiare e che sussista  ogni  altro requisito prescritto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente   adottati  sulle  relative   domande,   prima dell' entrata in  vigore  della  presente  legge,  nei  casi indicati  al  comma 1, sono annullati e, per  l' effetto, le domande  stesse  sono  utili ai fini della  concessione  dei contributi ivi previsti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui  all' articolo 33, primo comma, della legge regionale 11  gennaio  1982,  n.  2,  non  trova  applicazione  quando l' alloggio  posseduto   dal  richiedente,   insediato   sul territorio con autorizzazione  edilizia  provvisoria  ovvero con concessione edilizia a seguito degli eventi sismici  del 1976, risulti privo  di  caratteristiche  di definitività e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilità.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le  domande  intese ad ottenere i benefici  previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31  dicembre 1991 sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  benefici  previsti dall' articolo 40 della  legge regionale  11  gennaio  1982, n. 2, sono  cumulabili  con  i contributi  annui  costanti di cui alle  leggi  regionali  7 marzo  1983,  n.  20,  e  15 giugno  1984,  n.  19,  e  loro successive  modificazioni ed integrazioni, sempreché  siano diretti  a realizzare nello stesso edificio opere  prive  di finanziamento ritenute necessarie per consentire la completa funzionalità dell' edificio stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Possono  conseguire  altresì  i  benefici  previsti dall' articolo 40  della legge regionale  n.  2/1982,  anche coloro che, già ammessi per le stesse opere a un contributo da  parte dello Stato o di altro ente pubblico, vi rinunzino ovvero  decadano, sempreché si tratti di contributi le  cui modalità  di  erogazione non consentano al beneficiario  di intraprendere l'opera con una adeguata copertura finanziaria ed i lavori per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell' articolo 40  della  legge  regionale  n.  2/1982   non risultino   iniziati   alla   data   di   concessione    del finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I  provvedimenti  di diniego  dei  benefici  di  cui all' articolo  40   della   legge   regionale   n.   2/1982, eventualmente assunti prima della data di entrata in  vigore della  presente  legge nei casi descritti al  comma  2,  per ragioni  di  cumulo,  sono annullati e,  per  l' effetto, le relative  domande,  sussistendo ogni altro  requisito,  sono considerate  utili  ai fini della concessione  dei  predetti benefici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge  regionale  n. 2/1982, in base alle  quali  sia  stata erroneamente  disposta, prima dell' entrata in vigore  della presente   legge,   l' assegnazione  di   massima   di    un finanziamento  integrativo a copertura degli oneri  connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide   agli  effetti  del  conseguimento  definitivo   del finanziamento  medesimo per sopperire alle spese  necessarie alla  realizzazione  di  progetti di completamento  ritenuti necessari  a  conferire adeguata funzionalità agli  edifici oggetto di intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le  autorizzazioni  di spesa disposte  dalla  Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40  della  legge  regionale n. 2/1982,  ad  integrazione  di precedenti autorizzazioni per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide  ancorché l' importo delle perizie superi quello del progetto  originario  e  sono  utili  anche  ai  fini  della copertura  finanziaria di progetti di completamento  con  le caratteristiche di cui al comma 5.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Le  disposizioni  di  cui al  presente  articolo  si applicano anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande presentate nei termini prima della data di entrata   in   vigore  della  presente   legge,   ai   sensi dell' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica  ed uffici di ministero pastorale, sono  valide  ai fini    dell' applicazione   delle    disposizioni    recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorché  i  lavori di recupero degli edifici medesimi  non risultino  iniziati  o completati alla data  di  entrata  in vigore della legge regionale n. 2/1982.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Il  termine  fissato dall' articolo 1, primo  comma, della  legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato da  ultimo  al 31 dicembre 1992 dall' articolo 4 della legge regionale   1   settembre  1989,  n.  24,  è  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale   18   dicembre  1984,   n.   53,   e   successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate  dal  presente  articolo,  ai  soggetti  titolari  di edifici  fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai  sensi  degli articoli 6, primo comma, lettera a),  e  11 della  legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e  loro successive  modificazioni ed integrazioni,  i  quali,  prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano  incorsi nella  decadenza  dai  contributi per  inutile  decorso  dei termini di ultimazione lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai fini della riammissione ai contributi regionali  i termini  per la presentazione delle domande di cui ai  commi sesto e settimo del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge, per novanta giorni; il termine di  un  anno per l' esecuzione  dei  lavori  previsto  dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984,  termine da  ultimo  prorogato  al 31 dicembre 1990  dall' articolo 6 della   legge  regionale  1   settembre  1989,  n.  24,   è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Alla  domanda  di  riammissione  possono  altresì provvedere i  successori per causa di morte dell' originario titolare dell' edificio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Sono  fatte  salve  le domande  di  riammissione  ai contributi  eventualmente presentate, prima dell' entrata in vigore della presente legge, dai soggetti indicati ai  commi 1  e  3, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984,  oltre i termini utili ivi fissati, così  come  da ultimo  riaperti con l' articolo 56 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50; le domande già respinte per ragioni di tardività  possono essere ripresentate entro i  termini  di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le   disposizioni  di  cui  al  comma  1   trovano applicazione  anche nei confronti dei soggetti  indicati  al quinto  comma  dell' articolo 2  della  legge  regionale  24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi  fissato sia inutilmente scaduto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Rimangono  fermi i provvedimenti dichiarativi  della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi  o  in  annualità  costanti,  eventualmente  già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1,  3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo  delle  opere  di  cui all' articolo 5,  primo  comma, lettere  b) e c), della legge regionale 20 giugno  1977,  n. 30,   possono   essere  assunti  anche  in  pendenza   della definizione  del procedimento di riammissione ai  contributi stessi,  e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto  la condizione relativa  all' esecuzione dei   lavori  autorizzati,  almeno  nei  limiti  del  minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti   di   riammissione  ai  contributi   previsti dall' articolo 47  della  legge  regionale  n.  53/1984,  le domande     eventualmente    presentate    fuori    termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge,  dai  soggetti  beneficiari dei  contributi  previsti dalle  leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23  dicembre 1977,   n.   63,   e   loro  successive   modificazioni   ed integrazioni,  comunque incorsi, prima della predetta  data, nella  decadenza  dai  contributi per  inutile  decorso  del termine  di  ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la    condizione   relativa   all' esecuzione  dei    lavori autorizzati,  almeno nei limiti del minimo abitabile,  entro il 31 dicembre 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   I  provvedimenti  di  riammissione  ai  contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge  regionale  n.  53/1984, nei  confronti  dei  soggetti richiamati  al  comma  8, sulla base di  domande  presentate oltre  i  termini  di legge, sono fatti salvi  a  tutti  gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Nei  casi  di  omessa presentazione  alla  Segreteria generale  straordinaria  delle domande  di  riammissione  ai contributi  in  conto  interessi o in  annualità  costanti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, da parte dei  soggetti  richiamati al comma  8,  i  medesimi  possono nondimeno  conseguire  il relativo provvedimento  producendo copia  della domanda presentata al Comune sulla  base  della quale  è  stato emesso il provvedimento di riammissione  al contributo in conto capitale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge  regionale  18  dicembre  1984,  n.  53,  così   come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita dalla seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; c)    l' imputazione, in   deroga   alle   vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali,  sia in  conto  capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 51 della legge regionale  18  dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &lt;&lt; , nonché sulla maggiore spesa conseguente all' incremento dei parametri  di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal    DPGR   26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi  degli articoli  46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Con  riferimento agli interventi edilizi  finanziati mediante  aperture di credito tratte sui capitoli  di  spesa assegnati   alla   Segreteria  generale  straordinaria,   il soggetto intestatario  dell' ordine  di  accreditamento   è autorizzato   ad   utilizzare  le   economie   contributive, eventualmente   conseguite  nel  corso  della  realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall' articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche per l'esecuzione di ulteriori lavori  complementari a quelli già eseguiti,  nel  rispetto delle finalità  dell' opera. In tali casi l' utilizzo delle economie  contributive non può avvenire oltre  la  data  di rilascio    della    dichiarazione   di   regolarità    del finanziamento  di cui all' articolo 81 della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo  modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di  spesa eventualmente assunti anteriormente alla  data  di entrata  in vigore della presente legge in conformità  alle previsioni contenute nel comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 13, comma 10, L. R. 6/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Il  limite di reddito annuo complessivo indicato  in lire  24.000.000 all' articolo 28, primo comma, della  legge regionale  19  dicembre  1986, n.  55,  è  elevato  a  lire 40.000.000.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma,  della legge regionale 19 dicembre 1986,  n.  55,  la determinazione  dell' importo capitalizzato  da  portare  in detrazione  dal prezzo di cessione delle unità  immobiliari ricostruite negli ambiti edilizi di intervento unitario,  ai sensi  dell' articolo 27 della legge regionale  23  dicembre 1977,  n.  63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge  regionale  18  ottobre  1990,  n.  50,  e  da  ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, può essere effettuata  direttamente anche dal  Comune  oltreché  dalla Segreteria generale straordinaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A  tal  fine  le  domande di capitalizzazione  delle annualità di contributo sono presentate al Comune  nel  cui territorio   sono  situati  gli  immobili.  Le  domande   di capitalizzazione  eventualmente presentate  alla  Segreteria generale  straordinaria prima dell' entrata in vigore  della presente  legge  sono trasmesse al Comune su  richiesta  dei soggetti  che siano interessati alla determinazione comunale dell' importo capitalizzato a norma del comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale  19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di  alienazione in  corso  d' opera  dell' immobile, eventualmente posti  in essere  anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente  legge, in conformità alle disposizioni  contenute negli  articoli 38, secondo comma, della legge regionale  20 giugno  1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23  dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore  della  presente  legge, qualora  non  sia  possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla  data  del  negozio di alienazione.  Con  provvedimento regionale   è   revocato,  con  effetto  dal   negozio   di alienazione,   il  contributo  in  conto  interessi   o   in annualità costanti eventualmente concesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L'articolo 161 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è abrogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni previste dall'articolo 44 della legge regionale  19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai  rimborsi delle  spese ivi previste sostenute dai Comuni  fino  al  31 dicembre 1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Ai  fini del conseguimento del rimborso delle  spese indicate  al  comma 1 sono valide le domande presentate  nei termini  indicati dall' articolo 44 della legge regionale n. 55/1986.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I  provvedimenti  di  rimborso  spese  eventualmente assunti  prima dell' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima  della data di entrata in vigore della presente legge, con  riferimento  ai provvedimenti di rimborso  spese  fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l' effetto, le   somme  eventualmente  versate  dai  Comuni  in  seguito all' adozione del  provvedimento  di  autotutela  sono  loro restituite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986,  n.  55, non  si  applicano  ai negozi di acquisto perfezionati  fino alla  data  di  entrata in vigore della legge  regionale  18 ottobre 1990, n. 50.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente  assunti prima dell' entrata in  vigore  della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di  cui  al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente adottati sulle relative domande,  prima  della data  di entrata in vigore della presente legge, in base  al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 55/1986, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione  dei  contributi previsti dal Titolo  III  della legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Al  comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 2 maggio   1988,   n.  26,  le  parole  &lt;&lt; e   comunque   prima dell' entrata  in   vigore  della  presente   legge &gt;&gt;   sono sostituite  dalle seguenti: &lt;&lt; e comunque non  oltre  quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le domande di contributo presentate anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  il termine   per   l' emissione  dei   provvedimenti   indicati all' articolo 27,  comma 1, della legge regionale  2  maggio 1988,  n.  26,  concernenti  il  diniego  di  contributo   o l' accoglimento di massima della domanda, è fissato  al  31 dicembre 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono abrogati l' articolo 27, comma 2,  della  legge regionale n. 26/1988 e l' articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  testo dell' articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26:<p style="text-align: justify;">a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell' insediamento turistico possono essere finanziate anche le  spese  di  acquisizione delle aree  adiacenti  a  quelle occupate  dai  manufatti, sempreché si tratti  di  frazioni residue  di uno stesso mappale la cui estensione non  superi il    venticinque   per   cento   dell' area  occupata   dai manufatti. &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3.  Il  finanziamento per  l' acquisizione delle aree  è accordato al Comune per una somma non superiore  al valore di mercato delle aree interessate. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">del decreto di espropriazione nel caso  in  cui  il  vigente</p><p style="text-align: justify;">strumento   urbanistico  generale  classifichi   come   zone</p><p style="text-align: justify;">turistiche  le aree di insistenza dei manufatti e  subordini</p><p style="text-align: justify;">gli   interventi   sulle  stesse  all' esigenza  del   piano</p><p style="text-align: justify;">attuativo.  In  presenza di comprovati motivi,  il  suddetto</p><p style="text-align: justify;">termine  annuale  può essere prorogato o rinnovato  per  un</p><p style="text-align: justify;">eguale   periodo   con   decreto  del  Segretario   generale</p><p style="text-align: justify;">straordinario &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  8  bis.  Dalla data di entrata in  vigore  della presente  legge acquistano altresì carattere  definitivo  e sono idonei  a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti  dalla  legge  regionale 23  agosto  1985,  n.  44,  e successive   modificazioni  ed  integrazioni,  i   manufatti considerati  dal  presente articolo  ubicati  in  aree  già acquisite  dai  Comuni, ai sensi della  legge  regionale  21 luglio   1976,   n.   33,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o  di altri  Enti,  insediati a seguito degli eventi  sismici  del 1976  in  forza  di  provvedimenti assunti  dal  Commissario straordinario del Governo. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I   titoli  di  acquisto  presentati  dai   Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge   oltre  il  termine  annuale  fissato  dal  comma   4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla  data del decreto attestante  l' attitudine del  manufatto  ad essere impiegato a scopi turistici,  sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le aree indicate al comma 1 bis dell' articolo 78 della  legge  regionale n. 26/1988, così come inserito  dal comma 1, lettera a), dell' articolo 53 della presente legge, il  termine  per  la presentazione da parte del  Comune  del titolo di acquisto è stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti adottati prima dell'entrata in  vigore  della presente legge in favore  dei  Comuni  che abbiano acquistato aree rispondenti ai requisiti indicati al comma  1  bis  dell' articolo 78 della  legge  regionale  n. 26/1988,  così  come  inserito  dal  comma  1,  lettera  a) dell' articolo 53 della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima  della data di entrata in vigore della presente  legge con   riferimento   ai  provvedimenti  di  concessione   dei finanziamenti  fatti  salvi  a  norma  del  comma  3,   sono annullati  e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dai  Comuni  in  seguito all' adozione del provvedimento  di autotutela sono loro restituite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della  legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55,  così  come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese  comunque  connesse alle pronunce  rese  dal  Collegio arbitrale o dall' Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché relative  a  nuovi  maggiori  lavori  realizzati  senza   il rispetto  delle  norme e delle procedure di  spesa  previste dalle  vigenti  disposizioni  nonché  le  spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 40/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via di intepretazione autentica dell' articolo 70 della  legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55,  così  come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese  connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale  o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui  il  rapporto  contrattuale venga dichiarato  nullo  per difetto  di forma, ovvero nei casi di condanna al  pagamento di  indennizzi per arricchimento senza causa in relazione  a prestazioni  che,  pur  espletate in difetto  di  un  valido rapporto  contrattuale,  siano  tuttavia  riconducibili   al contenuto dei contratti d' appalto o di opera intellettuale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   ad assumere  interamente  a proprio carico  le  spese  indicate dall' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55,    e    successive   modificazioni   ed    integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla  data di  entrata  in  vigore della presente  legge,  nel  mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l' esercizio della declinatoria della  competenza   arbitrale   a   favore   dell' Autorità giudiziaria  ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse  allo svolgimento dei contratti d' appalto o  degli incarichi  professionali, sia in sede  di  stipulazione  del contratto  che  in  seguito alla notifica dell' invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell' arbitro di competenza   in  vista  della  costituzione   del   collegio arbitrale.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  domanda  per  ottenere il rimborso  delle  spese indicate  al comma 1 va presentata alla Segreteria  generale straordinaria  entro  90 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  della presente legge. Sono fatte valide ai fini  del rimborso  delle  medesime  spese  le  domande  eventualmente presentate dai Comuni anteriormente alla predetta data.  Nei casi  indicati  al  comma  1 sono  altresì  fatti  salvi  i provvedimenti di rimborso delle spese in favore  dei  Comuni eventualmente    assunti    dalla    Segreteria     generale straordinaria  prima dell' entrata in vigore della  presente legge.<p><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 40/1996 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della L.R. 55/86.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 26, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 27, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 138, comma 28, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale  19  dicembre 1986, n. 55, così  come  modificato dall' articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale  sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse  allo  svolgimento  degli  incarichi  professionali previsti  dalla  legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e successive   modificazioni  ed  integrazioni,  non   vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale  per  la sopravvenuta  carenza  di  interesse  della  parte   privata attrice  a  proseguire  il giudizio  dovuta  all' entrata in vigore  di  disposizioni legislative che abbiano determinato un   mutamento   della  situazione  di  diritto   in   senso completamente satisfattorio delle sue ragioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;  Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai  Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione  delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati  ad uso   scolastico  ed  assistenziale,  ivi  compresi   quelli destinati  ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei  sedimi stradali e relative pertinenze a servizio  della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30,  gli  edifici  comprendenti alloggi e  vani  adibiti  ad attività  produttiva o agricola conservano il carattere  di edifici  ad  uso misto ancorché la parte destinata  ad  uso abitativo  sia  stata  riparata con i benefici  delle  leggi regionali  7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n.  46,  24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per   il  quale  sono  stati  chiesti  i  benefici  per   il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via  di  interpretazione autentica,  la  perizia tecnica  prevista  dall' articolo 4, comma  4,  della  legge regionale    13   maggio   1988,   n.   30,    è    redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente con la  propria organizzazione interna di uffici e personale tecnico.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via di intepretazione autentica, per gli edifici di  cui  all' articolo 6, comma 3, lettera a),  della  legge regionale  13  maggio  1988,  n.  30,  sono  ammissibili   a contributo anche le spese necessarie per adeguare gli stessi alle  vigenti  norme  di  sicurezza,  di  superamento  delle barriere architettoniche nonché di economia energetica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30,  così come da ultimo modificato dall' articolo 89 della legge   regionale  18  ottobre  1990,  n.  50,  che  abbiano utilmente  presentato domanda di contributo ai  sensi  della legge  regionale n. 30/1988, possono modificare il  tipo  di intervento   richiesto,   in   conformità   ai    requisiti effettivamente  posseduti,  entro  sessanta   giorni   dalla predetta data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in  vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1  sono annullati,  previa acquisizione della domanda di modifica  e della relativa documentazione istruttoria.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, commi  3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988,  n.  30, sono  ammesse  a  contributo,  in  presenza  di  ogni  altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da  documentazione giustificativa intestata a familiari  del richiedente  deceduti, prima dell' entrata in  vigore  della legge  regionale  n.  30/1988, e  ad  esso  già  legati  da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nei  comuni  indicati dall' articolo 2  della  legge regionale  13 maggio 1988, n. 30, i proprietari  di  edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo  di cui alla legge regionale 20 giugno  1977,  n. 30,   presentata  ai  sensi  dell' articolo 4  della   legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e non ammessi ai benefici in  seguito a provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta   regionale  di  cui  all' articolo 69  della   legge regionale  4 luglio 1979, n. 35, possono presentare  domanda di   contributo  ai  sensi  dell' articolo 11  della   legge regionale  n.  30/1988 entro sessanta giorni dalla  data  di notifica del predetto provvedimento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il termine di sessanta giorni decorre dalla data   di entrata  in  vigore della presente legge nei  confronti  dei soggetti  indicati al comma 1, cui sia stato  notificato  il provvedimento  sfavorevole  del  Presidente   della   Giunta regionale anteriormente alla predetta data.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  termini  per la presentazione  delle  domande  di contributo  ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 13  maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni  a decorrere  dalla  data di entrata in vigore  della  presente legge   limitatamente  ai  titolari  di  unità  immobiliari comprese  in  edifici  condominiali,  in  cui  solo   alcuni proprietari   hanno   utilmente  avviato   il   procedimento contributivo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei  quali  i termini  per  la presentazione dei progetti esecutivi  siano inutilmente  scaduti anteriormente alla data di  entrata  in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo  improrogabile non superiore  a  sei  mesi,  con  le modalità  indicate dall' articolo 13, comma 7, della  legge regionale n. 30/1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  domande di proroga del termine di  presentazione dei  progetti esecutivi, eventualmente presentate  ai  sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988, prima  dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini  utili, sono fatte valide agli effetti del  rilascio dei  relativi  provvedimenti. In tal caso il  periodo  utile fissato  in via di proroga decorre dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I  progetti  esecutivi eventualmente  presentati  al Comune  prima  dell' entrata in vigore della presente legge, oltre  i  termini utili fissati in via amministrativa,  sono considerati  ricevibili agli effetti della  concessione  dei contributi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I  provvedimenti di decadenza assunti nei  confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale n. 30/1988, decaduto dagli stessi  per inosservanza  dei termini richiamati dai commi  1  e  2,  le disposizioni del presente articolo trovano applicazione  nei confronti  dei  successori  per causa  di  morte  che  siano utilmente    subentrati   nel   procedimento,    ai    sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 30/1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n.  30,  così come modificato dall' articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in  fine,  il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 2  bis.  I progetti esecutivi, approvati ai sensi  del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi  delle disposizioni di cui agli articoli 3 e  4  della legge  regionale  9  maggio 1988, n. 27, e  loro  successive modificazioni ed integrazioni. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  termini  per  la  ripetizione  delle  domande  di contributo, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di soggetti deceduti anteriormente alla  data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  domande  eventualmente  ripetute  dai  soggetti legittimati  prima  dell' entrata in vigore  della  presente legge,  oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti  gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore  della legge regionale 18 ottobre 1990,  n.  50,  nei casi  indicati  dall' articolo 15, comma 1 bis, della  legge regionale  13  maggio  1988,  n.  30,  così  come  inserito dall' articolo 100  della legge regionale  n.  50/990,  sono annullati   e,  per  l' effetto, le  domande  dagli   stessi presentate  sono  valide  ai  fini  della  concessione   dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Dopo  l' articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;  Art.  19 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale  18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed   integrazioni,  sono  estese  agli  interventi  previsti dall' articolo  3,  comma 1, lettere  c)  e  d),  così come modificato   dall' articolo 89  della  legge  regionale   n. 50/1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto  per la  mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal  contributo,  sebbene la concessione edilizia  autorizzi l' esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla   legge  regionale  13  maggio  1988,  n.   30,   dalle disposizioni  contenute  nella presente  legge,  nonché  in relazione  alla previsione contenuta nell' articolo 6  della legge  regionale  7  settembre 1990, n. 44,  i  Comuni  sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12  della legge regionale n. 30/1988,  con  le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  soggetti istanti ai sensi dell' articolo 6  della legge  regionale 7 settembre 1990, n.44, sono  collocati  al termine  della graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche  ed integrazioni,  con  priorità rispetto  alle  categorie  dei soggetti  indicati  ai  commi 3,  4,  5  e  6  del  presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I  soggetti istanti ai sensi dell' articolo 66 della presente  legge, sono inseriti nella graduatoria formata  ai sensi  dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988,  e successive   modifiche  ed  integrazioni,  nella   posizione derivante   dall' applicazione del  comma  8  del   medesimo articolo 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I soggetti le cui domande siano state rese valide  in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63,  67  e 70  della  presente legge, sono collocati al  termine  della graduatoria   formata   in   base   ai   criteri    indicati dall' articolo 6  della  legge  regionale  n.   30/1988,   e successive  modifiche ed integrazioni,  e  graduati  secondo l'ordine di posizione eventualmente acquisito nella predetta graduatoria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Nel  caso in cui i soggetti di cui al  comma  4  non abbiano  trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi  sono  graduati dopo i soggetti indicati dal  comma  4, applicando  i medesimi criteri di cui all' articolo 6  della legge  regionale  n.  30/1988,  e  successive  modifiche  ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  I  soggetti istanti ai sensi dell' articolo 65 della presente  legge  sono  collocati al termine  di  ogni  altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  In  caso  di concorso di più soggetti nella  stessa posizione  di graduatoria, è preferito colui  il  quale  ha presentato la domanda in data anteriore.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 4, comma 1, della legge  regionale  20 giugno  1988, n. 52, le parole &lt;&lt; fino al limite  massimo  di anni  5 &gt;&gt;  sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; fino al  limite massimo di anni 6. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli interventi di recupero degli edifici compresi  in un  ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento  di  revoca assunto ai sensi dell' articolo 2, comma  4,  della legge regionale 7 settembre  1990,  n.  44, possono    essere   realizzati   utilizzando   il   progetto eventualmente già redatto a cura dell'Ente pubblico. In tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo  e trovano  applicazione le disposizioni contenute nel  decreto del  Presidente della Giunta regionale 31 gennaio  1980,  n. 073/Pres.,   per  la  determinazione  delle  residue   spese tecniche.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  testo dell' articolo 5 della legge regionale  7 settembre 1990, n. 44:<p style="text-align: justify;">a)  al  comma  2, è aggiunto, in fine,  il  seguente periodo:  &lt;&lt; Allo stesso modo si procede con  riferimento  ai contributi  annui costanti cui gli interessati hanno  titolo sulla  parte  di  spesa ammessa eccedente il  contributo  in conto  capitale  per  l' importo corrispondente  alla   loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento. &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) al comma 3, sono soppresse le parole: &lt;&lt; di cui  al comma 1, lettera a). &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">c) i commi 5 e 6 sono soppressi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel testo dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall' articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:<p style="text-align: justify;">a) il comma 4 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti  di acquisto non può essere consentita  oltre  la data del 31 dicembre 1993, eccettuati i casi:<p style="text-align: justify;">a)  dei  soggetti  che  intendono  acquistare  dal Comune  con il contributo, ai sensi dell' articolo 30  della legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati  negli ambiti  edilizi  di intervento unitario rimasti  disponibili per  mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;</p><p style="text-align: justify;">b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti   unitari  di  riparazione  che  abbiano  manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l' intervento, ai  sensi  dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  o  dell' articolo 2, comma  8,  della  legge regionale 7 settembre 1990, n. 44. &gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 5  bis.  In deroga alle disposizioni  dei  commi precedenti,  il termine per la presentazione al  Comune  del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:<p style="text-align: justify;">a)  per  i soggetti che abbiano presentato ricorso ai  sensi  dell' articolo 69 della legge regionale 4  luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto  sindacale di accoglimento della domanda assunto  in seguito  o  all' adozione del provvedimento  del  Presidente della  Giunta  regionale  di  ammissione  ai  contributi   o all' annullamento, in  sede  di  esercizio  del  potere   di autotutela,  di  un  precedente  diniego  sindacale  per  la rimozione  del  quale era stato instaurato  il  procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione,  senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;</p><p style="text-align: justify;">b)   per   i   soggetti   che   abbiano   chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo  in altro   Comune,  ai  sensi  dell' articolo 11  della   legge regionale  17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche  ed integrazioni,  in  mesi  sei a decorrere  o  dalla  data  di comunicazione  del  decreto sindacale di accoglimento  della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento  assessorile  favorevole  o  dalla   data   di comunicazione     del     provvedimento      di      diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo. &gt;&gt;.</p></p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via transitoria, per i procedimenti indicati  dal comma  5  bis  dell' articolo 34 della  legge  regionale  18 ottobre  1990, n. 50, così come inserito dall' articolo 76, comma  1,  lettera  b),  in relazione  ai  quali  sia  stato comunicato,  anteriormente alla data di  entrata  in  vigore della   presente  legge,  il  provvedimento   sindacale   di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell' autorizzazione  assessorile   al   trasferimento   del contributo,  il termine di sei mesi per la presentazione  al Comune  del  progetto esecutivo o del contratto di  acquisto decorre  dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 35  della legge regionale  18  ottobre 1990,  n.  50,  sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: &lt;&lt; ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri  di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal    DPGR   26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi  degli articoli  46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall' articolo 34 della  legge  regionale  11  settembre  1991,  n.  48,  sono aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: &lt;&lt; Non  si  fa  luogo alla   revoca  del  contributo  in  conto  interessi  o   in annualità   costanti  qualora  dall' accertamento  comunale risulti  che  i lavori realizzati nei termini raggiungano  o superino  la percentuale dell' ottanta per cento dei  lavori autorizzati. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di  attuazione dei lavori risulti a carico del  beneficiario una  quota  del  contributo  in conto  capitale  erogata  in eccedenza  rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei  lavori  realizzati  nei termini  fissati  per  la  loro ultimazione,   e   l' interessato  dimostri    con    idonea documentazione   di   avere,  per  gli   anzidetti   lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione  e direzione lavori e quelle di  acquisto  del terreno  ,  per  un  importo eguale  o  superiore  a  quello materialmente percepito a titolo di contributo,  non  si  fa luogo  al  recupero  della  quota  di  contributo  in  conto capitale  erogata  in  eccedenza.  In  caso  contrario,   è disposto  il  recupero della somma pari alla differenza  fra l' importo erogato  del contributo in conto  capitale  e  il maggior    importo    fra   quello   effettivamente    speso dall' interessato e quello corrispondente  alla  percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano  anche nei confronti dei successori per  causa  di morte  dei  soggetti beneficiari in rapporto alle  spese  da questi effettivamente sostenute prima del decesso. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti di revoca dei contributi  in  conto interessi  o  in annualità costanti eventualmente  adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente  alla data  di  entrata in vigore della presente legge,  nei  casi indicati  nell' articolo 39, comma 1, ottavo periodo,  della legge  regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall' articolo  79, sono annullati e,  per  l' effetto, sono nuovamente  emessi, a domanda dei soggetti  interessati,  da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore della  presente legge, i ruoli di spesa fissa  intestati  al nome  dei  beneficiari per gli importi  e  con  le  scadenze originarie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  dichiarativi della  decadenza  dai benefici  contributivi, eventualmente adottati anteriormente alla  data  di entrata in vigore della presente  legge,  nei casi  indicati dall' articolo 39, comma 1, periodi dal  nono all' undicesimo,   così come  inseriti  dall' articolo  79, possono essere annullati dai Sindaci in tutto o in parte, su domanda  da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, previa acquisizione  agli atti   del   Comune   della   documentazione   delle   spese effettivamente   sostenute  per  i   lavori.   Per   effetto dell' annullamento, le  somme  eventualmente  versate  dagli interessati   in  seguito  all' adozione del   provvedimento dichiarativo della decadenza sono loro restituite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  dichiarativi della  decadenza  dai benefici  contributivi, eventualmente assunti  anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della legge  regionale  11 settembre 1991, n. 48, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale  18  ottobre  1990,  n.  50,  nei  casi   indicati dall'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come  inserito  dall' articolo 35 della legge  regionale  n. 48/1991,  sono  annullati. Per effetto dell' annullamento le somme  eventualmente  versate dagli  interessati  sono  loro restituite al termine dell' intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, è soppresso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 1 dell' articolo 42 della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50, dopo le parole: &lt;&lt; nella  qualità  di coniuge  superstite &gt;&gt;, sono inserite  le  seguenti:  &lt;&lt; o  di figlio convivente &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 1 dell' articolo 44 della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50, dopo le parole: &lt;&lt; l' adesione di  cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n.    30   del   1977,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, &gt;&gt; sono inserite le seguenti: &lt;&lt; nei termini  di cui  all' articolo 2,  comma  3,  della  legge  regionale  7 settembre 1990, n. 44 &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 52  della legge regionale  18  ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 2  bis.  I  provvedimenti di  diniego  dei  contributi eventualmente  adottati sulle relative domande  prima  della data  di  entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione  dei  contributi  indicati  al  comma  1  previa acquisizione  agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 76, comma 4, della legge regionale  18 ottobre 1990, n. 50, le parole &lt;&lt; e comunque per periodi  non antecedenti  alla  data di assunzione della  deliberazione &gt;&gt; sono  sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; ancorché esse riguardino periodi   antecedenti   alla  data   di   assunzione   della deliberazione &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 77  della legge regionale  18  ottobre 1990,  n.  50,  dopo le parole &lt;&lt; anche privi dei  prescritti requisiti &gt;&gt;, sono aggiunte le seguenti: &lt;&lt; e pure in  assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  87</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della  legge  regionale 24 febbraio 1986, n.  8,  gli  oneri connessi  all' adeguamento dei compensi dei collaboratori  o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di  rinnovo  contrattuale ai dipendenti di ruolo degli  Enti locali che svolgono analoghe attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nei  limiti  indicati al comma  1,  sono  ammessi  a rimborso  gli oneri eventualmente sostenuti dagli  Enti  ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le  disposizioni contenute negli articoli  32  della legge  regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della  legge regionale  18 ottobre 1990, n. 50, sono estese  ai  casi  di ripetizione  di  somme indebitamente erogate  dai  Comuni  o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo  di  compenso,  indennizzo, corrispettivo,  onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Rimangono   ferme   le   disposizioni   contenute nell'articolo 53 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48,  a  favore  dei Comuni, delle Province, delle  Comunità montane e degli altri Enti pubblici e privati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire   il   recupero   della   completa   funzionalità dell' edificio   indicato  all' articolo 111   della   legge regionale  18 ottobre 1990, n. 50, il Comune di Meduno  può presentare   alla   Segreteria  generale  straordinaria   la relativa  domanda  di finanziamento anche  oltre  i  termini indicati dal comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale n. 50/1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  fatte  valide  agli  effetti  contributivi  le domande    di    finanziamento   integrativo   eventualmente presentate  anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore della  presente  legge in conformità alla disposizione  del comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della  legge  regionale 18 ottobre 1990, n. 50,  le  perizie suppletive  e  di  variante possono  essere  finanziate  nei limiti   ritenuti   necessari  a   garantire   la   completa funzionalità   delle   opere  oggetto   di   finanziamento, indipendentemente  dal loro importo rispetto  a  quello  del progetto principale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le  disposizioni  abrogate  a  norma  del  comma  1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50,  continuano  a  trovare applicazione  nei  confronti  di coloro  che  abbiano erroneamente presentato,  entro  il  31 dicembre 1990, con riguardo al protocollo comunale,  domanda di  trasferimento presso un Comune per il quale non potevano ottenere il rilascio dell' autorizzazione assessorile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  termine  per la presentazione della  domanda  di trasferimento  per  un altro Comune da  parte  dei  soggetti indicati  al  comma  1  è  stabilito  in  trenta  giorni  a decorrere  dalla  data di entrata in vigore  della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Le   domande   di  trasferimento  del   contributo eventualmente  presentate per un altro Comune  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti considerati al comma 1, sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nei  casi  previsti  dall' articolo 15  della  legge regionale  11  settembre 1991, n. 48, qualora una  revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, s'imponga per la carenza di previsioni   progettuali  o  per   altri   motivi   connessi all' appaltabilità  dei  lavori,  la  Segreteria   generale straordinaria  è  autorizzata  ad  affidare   il   relativo incarico  professionale,  ai sensi  dell' articolo 1,  terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Ai fini del conferimento dell'incarico di direzione, assistenza,  misura,  contabilità  e  certificazione  della regolare  esecuzione  dei  lavori, gli  interventi  previsti dall' articolo 15  della  legge regionale  n.  48/1991  sono equiparati agli interventi pubblici di riparazione  previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Gli  incarichi professionali eventualmente conferiti prima  dell' entrata in  vigore  della  presente  legge   in conformità alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi   a   tutti  gli  effetti  e  i  compensi  dovuti   ai professionisti  sono  assunti  a  carico  della   Segreteria generale  straordinaria  in misura non  superiore  a  quella stabilita   nel  disciplinare  d' incarico stipulato   dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale n. 53/1984.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 37 della legge regionale 11  settembre 1991, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 1  bis.  Le  disposizioni di cui al  comma  1  trovano applicazione  anche in deroga all' articolo 55  della  legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  94</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via  di  interpretazione  autentica,  rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48,  anche  gli interventi pubblici di riparazione  eseguiti dal Comune, su delega dei proprietari degli edifici siti  in aree  caratterizzate da instabilità geologica indotta dagli eventi  sismici,  e danneggiati dagli eventi  stessi,  sulla base  di  progetti  di riparazione la cui  impostazione  sia stata  effettuata  tenendo conto  delle  risultanze  di  una perizia geologica recante particolari prescrizioni circa  le tipologie  fondazionali atte a garantire il  rispetto  delle norme di sicurezza geologica-tecnica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  95</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 11 settembre  1991,  n.  48,  sono  soppresse  le  parole   &lt;&lt; e dell' articolo 39 della legge regionale n. 50/1990 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai procedimenti contributivi pendenti alla data di  entrata  in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  96</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi  previsto  è  finalizzato a restituire alle  condizioni originarie  il complesso del &lt;&lt; Tiro a segno &gt;&gt;, di proprietà dell' Amministrazione militare  e  occupato  dal  Comune  di Osoppo   per  soddisfare  le  impellenti  necessità   delle popolazioni   terremotate.  Conseguentemente,  il   predetto intervento  non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è  subordinato  alla previa stipulazione della  convenzione prevista   dall' articolo 75,  terzo  comma,   della   legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.</p></p><a name="art97"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  97</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  98</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale  11  settembre  1991,  n.  48,  sono  estese  agli interventi  di  cui  agli  articoli  75  e  76  della  legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  loro  successive modificazioni  ed integrazioni, appaltati dai  Comuni  o  da altri  enti  pubblici anteriormente alla data di entrata  in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  99</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge  regionale  27 dicembre 1991, n. 64,  le  disposizioni abrogate  a norma del comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale  18  ottobre  1990, n. 50,  continuano  a  trovare applicazione,  anche  oltre la data  del  31  dicembre  1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:<p style="text-align: justify;">a)  nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la  predetta data il decreto sindacale di accoglimento della domanda;</p><p style="text-align: justify;">b)  nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in  un  dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per  motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari,  previo rilascio  di una nuova autorizzazione regionale, nel  Comune ove   originariamente  avevano  maturato   il   diritto   al contributo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  termine  per la presentazione delle  domande  di trasferimento   del   contributo  da  parte   dei   soggetti considerati  al  comma 1 è stabilito in sessanta  giorni  a decorrere  dalla  data di entrata in vigore  della  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 100</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 8  della legge regionale  27  dicembre 1991, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 2.    I  provvedimenti  di  autotutela  eventualmente adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge, con riferimento ai decreti  di  concessione dei  contributi  fatti  salvi a  norma  del  comma  1,  sono annullati.   Per   effetto   dell' annullamento,  le   somme eventualmente   versate   dagli   interessati   in   seguito all' adozione del  provvedimento  di  autotutela  sono  loro restituite. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 101</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre  1991,  n.  66, è aggiunto  il  seguente  periodo: &lt;&lt; Agli  acquisti  per  causa di  morte  sono  equiparate  le donazioni  nell' ambito familiare  disposte  in  favore   di successibili fino al 30 giugno 1989. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ALTRE NORME DI INTERVENTO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 102</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati  a recuperare  le somme indebitamente corrisposte  a  qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle  zone colpite  dagli  eventi sismici e, nel  caso  di  infruttuoso esperimento  della relativa azione sul piano amministrativo, gli   stessi  Sindaci  sono  autorizzati  ad  avvalersi  del patrocinio  legale di liberi professionisti per il  recupero giudiziale delle somme predette.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le spese connesse all' azione di recupero giudiziale sono a carico dell' Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Le  disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  con riferimento  alle  somme  erogate con  spesa  a  carico  dei capitoli  di  bilancio  assegnati alla  Segreteria  generale straordinaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  azioni  di  recupero delle  somme  indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima  dell' entrata in  vigore  della  presente  legge,  in conformità  alle  previsioni del  presente  articolo,  sono fatte salve a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Sono altresì assunte a carico dell' Amministrazione regionale  le spese di registrazione dei decreti  ingiuntivi di  pagamento emessi anteriormente alla data di  entrata  in vigore  della presente legge ai fini del recupero giudiziale di  somme indebitamente erogate in applicazione delle  leggi di  intervento nelle zone colpite dagli eventi  sismici  del 1976.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 103</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  al  Comune di Enemonzo i finanziamenti  necessari per   il   recupero   ed   il   consolidamento   antisismico dell' immobile danneggiato dagli eventi  sismici  donato  al Comune  medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di  destinarlo  a  centro  di accoglienza  residenziale  con finalità  assistenziali in favore di persone portatrici  di handicap.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  recupero  può comprendere  pure  interventi  di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di  adibire  l' edificio  alla  destinazione  d' uso indicata al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta  domanda  alla  Segreteria  generale  straordinaria entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre  1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 104</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune  di  Venzone, anteriormente alla data di  entrata  in vigore  della presente legge, per la progettazione esecutiva delle  opere  di  ricostruzione degli edifici  compresi  nel centro  storico,  limitatamente agli importi  che  risultino eccedenti  rispetto alle somme rimborsate  al  Comune  dalla Soprintendenza   ai   beni  ambientali,   architettonici   e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  ammesse a rimborso oltre alle  spese  per  gli onorari  e compensi di progettazione, anche quelle  relative agli  interessi corrisposti ai professionisti per  ritardati pagamenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La  domanda  per  ottenere il rimborso  delle  spese anzidette    va   presentata   alla   Segreteria    generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene  effettuata  sulla  base  della  spesa  effettivamente sostenuta e debitamente documentata.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 105</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Spese per occupazione e acquisizione aree)<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 106</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   ad assumere  a proprio carico le spese ritenute necessarie  per assicurare una adeguata funzionalità all' edificio sito  in Comune di Faedis e denominato &lt;&lt; Villa Zucco - Partistagno &gt;&gt;, anche  in  supero  dei parametri di convenienza  tecnica  ed economica di cui al DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Trovano applicazione le procedure di intervento e  di finanziamento  previste dalle vigenti  disposizioni  per  il recupero  statico e funzionale degli edifici inseriti  negli elenchi  approvati  ai  sensi dell' articolo 8  della  legge regionale  20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  L' intervento previsto  dal  presente  articolo  è subordinato  alla stipula con il Comune di  una  convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per  scopi  di  interesse pubblico o sociale di  durata  non inferiore  a  quindici anni decorrenti  dal  rilascio  della licenza di agibilità dei locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  clausole della convenzione indicata al  comma  3 prevalgono  su quelle incompatibili eventualmente  contenute nella  convenzione  principale stipulata secondo  lo  schema approvato con DPGR 10 maggio 1978 n. 019/SGS.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 107</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per   il   completamento,   l' arredamento  e   la realizzazione  delle  infrastrutture  annesse  all' immobile ripristinato  con i finanziamenti recati dagli  articoli  36 della  legge  regionale 20 agosto 1984, n. 36,  e  72  della legge  regionale  30 gennaio 1988, n. 3, è  autorizzata  la spesa  di  lire 800 milioni per l' anno 1993, a  valere  sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 108</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune  di  Paularo,  prima  dell' entrata in  vigore  della presente   legge,  per  la  realizzazione  di  una   perizia suppletiva  e  di variante dei lavori di ristrutturazione  e completamento dell' edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  domanda per ottenere il rimborso delle spese  di cui  al  comma  1  va  presentata alla  Segreteria  generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  L' erogazione dei fondi al Comune di  Paularo  viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 109</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere   alla   Comunità   montana   del   Gemonese   un finanziamento straordinario per l' esecuzione nel territorio del  Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e  di altre  opere  di difesa geologica per la stabilizzazione  di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata   presenta  domanda  alla  Segreteria   generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il finanziamento previsto dal presente articolo  non è  subordinato al requisito della proprietà in  capo  alla Comunità  montana  del  Gemonese  delle  aree  assoggettate all' intervento di difesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre  1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 110</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Avuto  riguardo a quanto disposto  dall' articolo 1, ultimo   comma,   della  legge  8  agosto  1977,   n.   546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare  le spese  per  i  lavori di demolizione e sgombero macerie  dei fabbricati  colpiti  dagli  eventi  sismici,  sostenute  dai Comuni  anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente   legge,   quali  concessionari  della   Segreteria generale  straordinaria,  ai sensi  dell' articolo 1,  primo comma,  lettera a), della legge regionale 6 settembre  1976, n.  53,  così come modificato dall' articolo 2 della  legge regionale  31  ottobre  1977, n. 58, ancorché  il  relativo credito  si  sia  prescritto per il decorso del  termine  di legge.  Le  domande relative devono essere  presentate  alla Segreteria generale straordinaria entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i  quali,  prima  della  data di  entrata  in  vigore  della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo  la scadenza  dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese  su  domanda  da presentarsi nel termine  indicato  al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  I  rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria  generale  straordinaria  a  favore  dei   Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente  legge  i lavori di cui al comma  1  non  risultino essere   stati  ultimati,  pur  essendo  scaduti  i  termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Rimane  fermo il diritto dei Comuni ad  ottenere  il rimborso  delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle  macerie  effettuati nei termini stabiliti,  ancorché prorogati  ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l' ordinario termine di prescrizione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie suppletive  e  di variante approvate dai Comuni  in  via  di sanatoria, a lavori ormai effettuati, prima dell' entrata in vigore  della  presente legge, quando nei  singoli  casi  la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e  degli edifici  rendeva  impossibile od oltremodo  difficoltoso  il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 111</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Avuto  riguardo a quanto disposto  dall' articolo 1, ultimo  comma,  della  legge 8 agosto  1977,  n.  546,  sono assunte  a  carico dell' Amministrazione regionale le  spese sostenute  dai Comuni anteriormente alla data di entrata  in vigore  della presente legge per gli incarichi  conferiti  a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in  via di  sanatoria,  in  ordine agli accertamenti  tecnici  sugli edifici   danneggiati  dagli  eventi   sismici,   ai   sensi dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e degli articoli 18, 24 e 33 della legge regionale 20 giugno 1977,   n.   30,   e   loro  successive   modificazioni   ed integrazioni, nonché in ordine alle prestazioni  consultive rese in seno alle commissioni di esperti chiamati a decidere i  ricorsi  presentati avverso le operazioni di  rilevamento danni  causati dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 5  della  legge  regionale  n. 17/1976   e  20  della  legge regionale  n.  30/1977, ancorché effettuate in  assenza  di regolare documentazione giustificativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro   presentazione   di   una  dichiarazione   sindacale attestante  l' entità della spesa sostenuta,  distinta  per professionista, con l' indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Nei  casi  indicati al comma 1 sono fatti  salvi,  a tutti  gli  effetti, i provvedimenti di spesa  eventualmente assunti  anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   I   provvedimenti   di   spesa   riguardanti   la corresponsione  ai  gruppi tecnici di  cui  all' articolo 7, primo  comma,  lettera b), della legge regionale  20  giugno 1977, n. 30, dei compensi accessori e dei rimborsi spese  di cui  agli  articoli 4 e 6 della Tariffa professionale  degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 maggio  1949, n.  143,  eventualmente assunti anteriormente alla  data  di entrata  in  vigore della presente legge  in  difetto  della documentazione giustificativa, sono fatti salvi, a tutti gli effetti,   anche   oltre  i  limiti  della  percentuale   di conglobamento  forfettario dei compensi e rimborsi  predetti stabilita  nei disciplinari d' incarico stipulati dai Comuni sulla  base dello schema approvato con   DPGR   28  novembre 1977,   n.   2084/Pres.,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Sono  altresì fatti salvi, a tutti gli  effetti,  i provvedimenti  di  spesa concernenti la  corresponsione  dei compensi  e  i  rimborsi spese in favore dei  professionisti appartenenti  ai  gruppi  tecnici  indicati   al   comma   4 eventualmente  assunti fino alla data di entrata  in  vigore della  presente legge senza l' osservanza delle  modalità e condizioni  stabilite nei disciplinari d' incarico stipulati in   conformità  allo  schema  approvato  con    DPGR    28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni  ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima  della data di entrata in vigore della presente  legge con  riferimento  ai provvedimenti di spesa  fatti  salvi  a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme  eventualmente  versate dagli interessati  in  seguito all' adozione del  provvedimento  di  autotutela  sono  loro restituite. A  tal  fine,  l' Amministrazione  regionale  è autorizzata  a  disporre aperture di credito  a  favore  dei Sindaci  dei Comuni interessati, anche in deroga alle  norme vigenti  per  quanto  attiene ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale  19  dicembre 1986, n. 55, così  come  modificato dall' articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990,  n. 50,  sono  estese agli incarichi ivi previsti conferiti  dai Comuni  sino  alla data di entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti gli  incarichi professionali   eventualmente  conferiti  dalla   Segreteria generale  straordinaria prima dell' entrata in vigore  della presente  legge  in ordine all' accertamento dello stato  di attuazione  dei  lavori  assistiti  dal  contributo  di  cui all' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50,  e  successive  modifiche ed  integrazioni.  I  compensi dovuti  ai professionisti per le prestazioni anzidette  sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria  in misura  non  superiore a quella stabilita  nel  disciplinare d'incarico stipulato ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, per i compiti di  accertamento della regolare esecuzione  dei  lavori,  ai sensi  degli  articoli 18 della legge  regionale  20  giugno 1977, n. 30, e 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Sono abrogati gli articoli 5 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 e 121 della legge regionale 18  ottobre 1990, n. 50.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 112</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge   regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e  successive modificazioni  ed integrazioni, erroneamente  presentate  in termini  da  soggetto  non titolare dell' unità immobiliare danneggiata  dagli eventi sismici, possono, su  istanza  del proprietario, essere  volturate al  nome  di  quest' ultimo, sempreché  sussista  un  rapporto  di  affinità  entro  il secondo grado con il soggetto richiedente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Allo  stesso modo, le domande intese ad  ottenere  i benefici  della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  presentate  in termini  da soggetto privo dei requisiti richiesti,  possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal   richiedente,  sempreché  possieda  i  requisiti   per accedere ai benefici anzidetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 113</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Le domande dirette a conseguire i finanziamenti  per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979,  n.  35,  e successive modificazioni ed  integrazioni, erroneamente  presentate  da  soggetti  non  titolari  degli edifici  ivi  considerati, prima della data  di  entrata  in vigore   della   presente   legge,   possono,   su   istanza dell' effettivo proprietario, essere  volturate  a  nome  di quest' ultimo,  sempreché risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 114</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore  della presente legge, ai sensi della legge regionale 7   giugno   1976,   n.  17,  e  successive   modifiche   ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti in difetto degli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 115</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di  spesa eventualmente assunti anteriormente alla  data  di entrata  in  vigore  della presente legge,  in  forza  delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di  cui  alla legge   regionale  7  giugno  1976,  n.  17,  e   successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse  da  quelle successivamente   realizzate  in   base   al   progetto   di riparazione assistito dai benefici della legge regionale  n. 30/1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  altresì  fatti salvi a tutti  gli  effetti  i provvedimenti  di  concessione dei contributi  di  cui  alla legge  regionale n. 30/1977, ancorché disposti  in  difetto del  previo  accertamento  da parte  del  Comune,  ai  sensi dell' articolo 6,  sesto  comma, della  legge  regionale  n. 30/1977,  e successive modificazioni ed integrazioni,  della congruità delle spese per i lavori di riparazione  eseguiti in  forza  della  legge regionale n. 17/1976,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 116</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli  articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale   20  giugno  1977,  n.  30,  e  loro   successive modificazioni   ed   integrazioni,  eventualmente   assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, in  difetto della convenzione prevista dall' articolo 4,  terzo  comma,  lettera  g),  della  legge  regionale  n. 30/1977,  sono  fatti  validi a tutti  gli  effetti  purché l' unità immobiliare  diversa dalla prima,  esistente  alla data  del  6 maggio 1976 o ricavata nell' immobile riparato, sia  stata effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze  abitative del beneficiario o  di  suoi  parenti  o affini  ovvero  dei  soggetti indicati nell' articolo 3  del DPGR      29  novembre  1977, n.  2087/Pres.,  e  successive modificazioni   ed   integrazioni.  Tale  circostanza   deve risultare da apposita dichiarazione del Sindaco.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  È abrogato l' articolo 128 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 117</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di  concessione dei contributi eventualmente  assunti  prima dell' entrata in  vigore  della  presente  legge  applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura   superiore   alla   percentuale   consentita   anche all'importo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 118</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e  successive modificazioni ed integrazioni, in  favore  dei comproprietari  degli  edifici  oggetto  di  intervento   di riparazione,  non  intestatari di domanda di  contributo,  i quali  abbiano  acquistato le restanti quote  di  proprietà dell' edificio, ivi  comprese quelle del  richiedente,  dopo l' approvazione del progetto esecutivo e prima  dell' inizio dei lavori.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 119</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente  disposti ai sensi della  legge  regionale  20 giugno   1977,   n.   30,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  prima dell' entrata in vigore della  presente legge,  in  favore  di soggetti che dopo il  6  maggio  1976 abbiano  acquistato  per  atto tra vivi  unità  immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi  a  tutti gli effetti  purché l' unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta  data ad un parente o affine  dell' acquirente beneficiario.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 120</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  eventualmente disposti prima  della  data  di entrata  in  vigore della presente legge, sulla  base  delle opzioni  di intervento privato di cui all' articolo 53 della legge  regionale  18  dicembre 1984,  n.  53,  e  successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa  di  morte  dei  soggetti  contitolari  dell' immobile danneggiato  dagli eventi sismici, ancorché non richiedenti l' intervento pubblico originario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti di diniego dei contributi in  conto interessi  o  in annualità costanti eventualmente  disposti nei  casi  indicati al comma 1, anteriormente alla  data  di entrata  in  vigore della presente legge, sono annullati  e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorché presentate da uno  solo  dei soggetti beneficiari del contributo in  conto capitale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 121</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore  della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, applicando erroneamente gli indici di convenienza  economica previsti dall' articolo 4 della legge regionale  4  luglio 1979, n. 35, e successive modifiche  ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 122</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  contributi  eventualmente concessi  anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale  23 dicembre   1977,  n.  63,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, sulla base di domande tempestivamente ripetute nell' interesse di  soggetti legalmente incapaci,  ai  sensi dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e  successive  modificazioni ed  integrazioni,  da  soggetti carenti di poteri rappresentativi, sono fatti salvi a  tutti gli  effetti  sempreché tali soggetti abbiano  agito  nella veste  di  gestori d' affari altrui, ai sensi degli articoli 2028 e seguenti del codice civile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  altresì fatti salvi a tutti gli  effetti  gli atti   di  erogazione  dei  contributi  recati  dalla  legge regionale   23   dicembre  1977,   n.   63,   e   successive modificazioni  ed integrazioni, eventualmente disposti  fino alla  rata  di saldo, anteriormente alla data di entrata  in vigore  della  presente legge, al nome del  procuratore  del soggetto titolare dell'immobile alla data del 6 maggio 1976, i   cui  poteri  rappresentativi  siano  venuti  meno   dopo l' emissione del provvedimento di concessione in seguito  ad alienazione  dell' immobile in corso  d' opera da parte  del rappresentato a favore di soggetto a lui legato da  rapporto di parentela entro il quarto grado, sempreché l' acquirente dell' immobile assistito  dai  contributi  o  i  suoi  eredi riconoscano  l' utilità dell' interposizione gestoria   del procuratore dell' originario titolare e rilascino a tal fine l' atto di ratifica  della gestione ai sensi  dell' articolo 2032 del codice civile.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 123</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti  i  contributi eventualmente  concessi prima dell' entrata in vigore  della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della  legge regionale   23   dicembre  1977,   n.   63,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni, sulla base  delle  esigenze abitative  di  un  nucleo familiare  comprensivo  di  taluni componenti non computabili perché non residenti, sempreché si tratti di soggetti legati agli altri componenti residenti da  rapporto di parentela o affinità e che alla data  degli eventi  sismici  fossero iscritti all' AIRE e si  trovassero all' estero per motivi di lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  altresì  fatti salvi a tutti  gli  effetti  i contributi  concessi  prima  dell' entrata in  vigore  della presente  legge, ai sensi della legge regionale n.  63/1977, per  soddisfare  le esigenze abitative dei nuclei  familiari minimi  composti  da una o due persone,  avuto  riguardo  ai parametri stabiliti per un nucleo familiare di tre  persone, eventualmente   disposti   in   difetto   del    presupposto dell' accertamento  nei  casi  di  specie   della   concreta possibilità  di  incremento  dei  nuclei  stessi,  di   cui all' articolo 2 del  DPGR  26  gennaio  1978,  n. 066/Pres., sempreché i relativi provvedimenti siano stati emessi sulla base  del  parere  favorevole espresso  uniformemente  dalla Commissione consiliare prevista dall'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per tutti i casi analoghi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 124</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti  i  contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  e  successive modificazioni  ed integrazioni, anche se il  titolare  della domanda  di contributo si è staccato da un nucleo familiare beneficiario  dei contributi di cui all' articolo 48,  primo comma, della legge regionale n. 63/1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 125</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  contributi  eventualmente concessi  anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  ai sensi  della  legge regionale 23 dicembre  1977,  n.  63,  e successive  modificazioni  ed integrazioni,  in  favore  dei proprietari  o  dei titolari di diritti reali  di  godimento alla  data  del  6 maggio 1976 degli immobili espropriati  o acquisiti  in via bonaria dal Comune per l' attuazione degli interventi  edilizi  unitari  all' interno degli  ambiti  di ricostruzione di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale  n.  63/1977, e loro successive  modificazioni  ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti per  la  ricostruzione  o  l' acquisto  di   unità immobiliari  al  di fuori del perimetro dei predetti  ambiti unitari di ricostruzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  contributi  previsti  dalla  legge  regionale  n. 63/1977  possono  essere concessi ai  soggetti  indicati  al comma  1, che, anteriormente alla data di entrata in  vigore della    presente   legge,   abbiano   stipulato   contratti preliminari  o definitivi di acquisto di unità  immobiliari al   di   fuori  del  perimetro  degli  ambiti  unitari   di ricostruzione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 126</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I  provvedimenti  di  concessione  dei  contributi eventualmente  disposti prima dell' entrata in vigore  della presente  legge ai sensi della legge regionale  23  dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni,  in favore  di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti  salvi a tutti gli effetti ancorché  l' immobile assistito  dai  contributi sia stato realizzato  su  terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario  da  rapporto di parentela o di affinità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 127</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente  alla  data di  entrata in vigore della presente legge, sulla  base  dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione,  al di  fuori  dei presupposti e senza l' osservanza della norme procedimentali  di  cui agli articoli 42  e  seguenti  della legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63, sono  considerati provvedimenti  di  concessione dei contributi  di  cui  alla legge  regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti  gli effetti,   sempreché  diretti  a  conseguire  le  finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite  dagli eventi  sismici attraverso la realizzazione  di  alloggi  da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di  soggetti rimasti  comunque privi di alloggio in seguito  agli  eventi sismici,  ancorché  per effetto delle previsioni  contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima  della data di entrata in vigore della presente  legge con  riferimento  ai provvedimenti di spesa  fatti  salvi  a norma del comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente   versate   dagli   interessati   in   seguito all' adozione del  provvedimento  di  autotutela  sono  loro restituite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 128</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono  fatti salvi a tutti gli effetti  i  contributi eventualmente  concessi prima dell' entrata in vigore  della presente  legge,  ai  sensi delle norme  ordinate  sotto  il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  e successive modificazioni ed integrazioni in favore  di  soci di   cooperative   edilizie,  applicando   erroneamente   le disposizioni sugli acquisti previste dall' articolo 55 della legge  regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2,  assimilando  agli atti di acquisto  consentiti  ai  fini della  concessione dei benefici gli atti di assegnazione  in godimento degli alloggi disposti dalla cooperativa  edilizia in  favore  dei  soci  prima della  cessione  in  proprietà individuale degli alloggi stessi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 129</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le  autorizzazioni di spesa eventualmente  assunte dall'Amministrazione regionale prima della data  di  entrata in  vigore  della  presente legge per  il  finanziamento  di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli  articoli  20,  21, 40 e 75 della legge  regionale  23 dicembre  1977,  n. 63, e loro successive  modificazioni  ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le  opere  programmate ammesse a finanziamento  non  abbiano rispettato  i  criteri di scelta prioritaria  fissati  dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le  autorizzazioni di spesa indicate  al  comma  1 sono  valide  anche ai fini del completamento  di  opere  ed impianti   pubblici  già  ammessi  ai  benefici  di   leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità  naturali  e  disposti in  favore  di  altro  ente pubblico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nei  limiti  delle autorizzazioni di  spesa  fatte salve  a  norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di  atti  di  impegno  della spesa  a  carico  del  bilancio regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 130</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Gli  interventi  di  ricostruzione  delle   unità immobiliari   realizzati  con  i  contributi   della   legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate  in  via provvisoria dal Comune in pendenza  delle procedure  espropriative,  sono  fatti  salvi  agli  effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorché le concessioni edilizie  ed  i provvedimenti di concessione dei  contributi siano  stati  intestati  al nome  dei  singoli  soci  o  del Presidente della cooperativa in assenza del requisito  della titolarità del diritto reale sui terreni interessati  dalla ricostruzione,  a  condizione  che  le  unità   immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal  Comune  ai singoli  soci  prima dell' entrata in vigore della  presente legge,  previa regolarizzazione dello stato giuridico  delle medesime  unità,  ai  sensi dell' articolo 936  del  codice civile,  dietro  versamento del prezzo di  cessione  pari  a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque  non  inferiore all' ammontare del  rimborso  della spesa  sostenuta  dagli  interessati  per  la  ricostruzione maggiorata  degli  interessi legali,  oltre  al  valore  del terreno e delle relative pertinenze.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 40/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 131</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  contributi  eventualmente concessi  anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n.  25,  così  come da ultimo modificato  dall' articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell' articolo 37 della legge  regionale n. 25/1978, sono fatti salvi  a  tutti  gli effetti   purché  al  tempo  dell' emissione dei   relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario  sia  stato,  nel  Comune  in  cui  è  situato l' alloggio assistito dal contributo o in  altri  Comuni  ad esso  limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 132</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente  legge  per  gli interventi relativi  agli  edifici adibiti  agli  usi  di  cui  all' articolo 47  della   legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte  di finanziamento  accordata per gli arredi  e  le  attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.</p></p><a name="art133"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 133</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 134</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  negozi  di alienazione degli edifici  ricostruiti mediante  intervento  pubblico, ai sensi  dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive  modificazioni ed integrazioni,  eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente   legge,  in  difetto   dell' autorizzazione sindacale  prevista  dall' articolo 66, quinto comma,  della legge  regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48,  non  comportano la pronuncia di decadenza dai  benefici contributivi,  sempreché  i negozi  di  alienazione  stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 135</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Avuto  riguardo a quanto disposto  dall' articolo 1, ultimo  comma,  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,   i provvedimenti  di  concessione dei contributi  di  cui  alle leggi  regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre  1977, n.  63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione  dell' atto unilaterale  d'obbligo,  conseguono  normalmente   validità mediante  la  produzione  tardiva  dell' atto da  parte  del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte  nella titolarità dell' immobile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nel  caso di alienazione dell' immobile avvenuto per atto tra  vivi dopo l' emissione del decreto di concessione, anche  da  parte degli eredi del beneficiario, la  validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione  sindacale attestante che sono stati  comunque praticati  prezzi  di  vendita o  canoni  di  locazione  non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Qualora  in  seguito ad apertura di successione  con pluralità  di  eredi la produzione dell' atto d' obbligo da parte  di  tutti  si presenti sommamente  difficile  per  il rilevante  numero  degli obbligati o per la  difficoltà  di identificarli completamente o di reperirli, la validità del provvedimento   di   concessione  si   consegue   attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano  le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere  prodotta  anche nei casi in cui sussista  incertezza circa l' attuale titolarità dell' immobile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Gli  atti  d' obbligo o le  dichiarazioni  sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data  di  entrata in   vigore   della  presente  legge  in  conformità   alle previsioni  del  presente articolo sono utili  agli  effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 136</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge  dai funzionari  delegati sui fondi ad essi assegnati con  ordini di  accreditamento  emessi a carico dei  capitoli  di  spesa attribuiti  alla  Segreteria generale straordinaria  per  la ricostruzione  del  Friuli sono  fatti  salvi  a  tutti  gli effetti  ancorché effettuati in violazione del  vincolo  di oggetto  stabilito  nei medesimi ordini  di  accreditamento, fermo  restando  il rispetto del limite di stanziamento  dei capitoli  interessati  e  il  non  superamento  della  spesa autorizzata per ogni singolo ordine di accreditamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  altresì  fatti salvi a tutti  gli  effetti  i pagamenti  eventualmente disposti dai  funzionari  delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge,  nei  limiti delle assegnazioni di fondi  ricevute  a carico  dei  capitoli  di spesa attribuiti  alla  Segreteria generale  straordinaria  per la  ricostruzione  del  Friuli, ancorché  effettuati in violazione delle  previsioni  delle singole  voci  di  quadro economico dei  progetti  di  opere pubbliche, purché nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Gli  impegni  di spesa ed i pagamenti  eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente  legge dalla Segreteria generale straordinaria  per la ricostruzione del Friuli, nonché dai funzionari delegati sui  fondi  ad  essi assegnati con ordini di  accreditamento emessi  a  carico  dei  capitoli di  spesa  attribuiti  alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente  effettuati anche se imputati  ad  un  capitolo diverso  da  quello pertinente alle finalità  della  spesa, fermo  restando  il rispetto dei limiti di stanziamento  dei singoli capitoli interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  È abrogato l' articolo 164 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 137</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatte valide agli effetti contributivi:<p style="text-align: justify;">a)  le  domande intese ad ottenere i benefici di  cui all' articolo 36 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate nei termini ivi previsti  al  Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria;</p><p style="text-align: justify;">b)  la  domanda intesa ad ottenere i benefici di  cui all' articolo 49 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48,   presentata  alla  Segreteria  generale   straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, in ritardo rispetto ai termini ivi previsti;</p><p style="text-align: justify;">c)  le  domande intese ad ottenere i benefici di  cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate nei termini ivi previsti  al  Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 138</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sono  fissati al 31 dicembre 1993 i termini  per  la presentazione  delle seguenti domande che in  precedenza  si potevano  inoltrare  senza  limiti  temporali  ovvero  entro termini stabiliti non a data fissa:<p style="text-align: justify;">a)  domande  intese ad ottenere  i  benefici  di  cui all' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23  dicembre  1980, n. 80, da parte di soggetti  pubblici  e privati,  che  dopo  il 6 maggio 1976  abbiano  ricevuto  in proprietà,  a  titolo  gratuito o  in  cessione  agevolata, alloggi da rendere agibili;</p><p style="text-align: justify;">b)  domande  intese ad ottenere i  benefici  previsti dalla  legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte  di soggetti  ai  quali  sia  stata  notificata  l' ordinanza di demolizione dell'edificio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 35/1979, e 11 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48;</p><p style="text-align: justify;">c)  domande  intese ad ottenere i  benefici  previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte  dei soggetti indicati all' articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55,  che  al  6  maggio  1976 occupavano  a  titolo diverso dalla proprietà  o  da  altro diritto reale di godimento un edificio posto in demolizione;</p><p style="text-align: justify;">d)  domande  intese ad ottenere i  benefici  previsti dalla  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da  parte  dei soggetti indicati agli articoli 16 della legge regionale  n. 35/1979, 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 47 della  legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cui sia stata notificata  la mancata catalogazione degli edifici  schedati di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 30/1977;</p><p style="text-align: justify;">e)  le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da  parte  dei soggetti  indicati all' articolo 41 della legge regionale 19 dicembre   1986,  n.  55,  cui  sia  stato   notificato   il provvedimento  di cancellazione dell' edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale n. 30/1977.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 139</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Con  effetto  dalla  data di  inizio  della  settima legislatura   del  Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale  per  i  problemi  delle  zone  terremotate   sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale  competente in materia di bilancio e finanze  sono devoluti:<p style="text-align: justify;">a)  i  pareri sugli atti di prelievo delle somme  dal Fondo  di  solidarietà  per la ricostruzione,  lo  sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia,  ai  sensi degli articoli 2 della legge regionale  8 novembre 1977, n. 59, e 11 della legge regionale 17 dicembre 1981,   n.   84,   e   loro  successive   modificazioni   ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">b)  i  pareri  sulla determinazione  dei  criteri  di riparto dei fondi per il finanziomento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell' articolo 21  della  legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:<p style="text-align: justify;">a)  i pareri vincolanti preordinati all' adozione dei provvedimenti  di  competenza del  Presidente  della  Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio   1979,   n.   35,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">b)   i   pareri   preordinati   all' emissione  dei provvedimenti   di   autorizzazione  al  trasferimento   dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63,  di  competenza del Presidente della Giunta regionale  o dell' Assessore  delegato  alla  ricostruzione,   ai   sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">c)  ogni  altro  parere preordinato all' emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali  nel  quadro dell' attività di  collegamento tra l' organo consiliare  e quello  esecutivo  della  Regione  nella  trattazione  degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 140</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Sono abrogati gli articoli 64 della legge regionale 4 luglio  1979, n. 35, e 11 della legge regionale  1  febbraio 1993,  n.  1.<p><span style="">(11)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 8 da art. 116, comma 1, L. R. 47/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 2, L. R. 9/1994</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME FINANZIARIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 141</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  gli   oneri   derivanti   dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno  1977,  n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico  al capitolo  8655  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per  l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al  predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante  prelevamento, di pari importo, dal  capitolo  8961 &lt;&lt; Fondo  di  solidarietà per la ricostruzione, lo  sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia &gt;&gt;:  tale importo corrisponde a parte della  quota  di lire  17.586.937.043 non utilizzata al 31  dicembre  1992  e trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma,  della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Sul  precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante  prelevamento, di pari importo, dal  capitolo  8842 &lt;&lt; Fondo  di  riserva  di cassa &gt;&gt; dello stato  di  previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2,  3,  4,  11, 12, comma 1, 14, 15, comma 1, degli articoli 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, comma 3, e degli articoli 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 e 125,  comma 2  fanno  carico al capitolo 8660 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di  lire  216.980.491.837,  corrispondente  alla  quota  non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15,  comma  3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo  8664 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17,  49,  comma 4, 80, comma 2, 100 e 127, fanno  carico  al capitolo  8624  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  a  fronte  dello  stanziamento  di  lire 390.002.424, corrispondente alla quota non utilizzata al  31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma,  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione  n.  3483  dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 23  fanno  carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio  per l' anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 39,  fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire  6.783.954.425,  corrispondente  alla  quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 40  fanno  carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire  6.375.018.961,  corrispondente  alla  quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 49,  comma 1, fanno carico al capitolo 8691 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995  e  del bilancio per l' anno 1993, a fronte  dello stanziamento di lire 55.344.867, corrispondente  alla  quota non  utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 87  fanno  carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire  4.053.220.382,  corrispondente  alla  quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 78  della  legge  regionale  2  maggio  1988,  n.  26,  come modificato  dall'articolo 53 della   presente  legge,  fanno carico  al  capitolo  8704 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio  per  l' anno 1993, a fronte dello stanziamento  di lire  380  milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo  comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55,  57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1993-1995  e del bilancio per l' anno 1993,  a  fronte dello  stanziamento  di  lire 2.184.626.914,  corrispondente alla  quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai   sensi  dell'articolo 21,   primo  comma,  della   legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla   Ricostruzione   n.   3483   dell'8   febbraio   1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8621, dopo la locuzione &lt;&lt; ed a giudizi &gt;&gt;, viene aggiunta  la locuzione &lt;&lt; nonché spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese   connesse   a   recupero   giudiziale   delle   somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Gli oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 80  della  legge  regionale  2  maggio  1988,  n.  26,  come sostituito  dall'articolo 59 della   presente  legge,  fanno carico  al  capitolo  8706 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio  per  l' anno 1993, a fronte dello stanziamento  di lire  500  milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo  comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio  1993.  Conseguentemente, nella  denominazione  del precitato  capitolo  8706,  dopo  la  locuzione   &lt;&lt; ad   uso scolastico &gt;&gt;,    viene    inserita    la    locuzione    &lt;&lt; e assistenziale &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Gli oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 110  fanno carico al capitolo 8627 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire   225.885.510,  corrispondente  alla   quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell'articolo 21,   primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione     n.    3483    dell'8    febbraio     1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8627  dopo  la locuzione &lt;&lt; Spese &gt;&gt; è inserita la  locuzione &lt;&lt; e rimborsi &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 92  e  111  fanno  carico al capitolo 8606  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995  e  del bilancio per l' anno 1993, a fronte  dello stanziamento  di  lire  2.952.586.308,  corrispondente  alla quota  non  utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita,  ai sensi  dell'articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20  gennaio  1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione     n.    3483    dell'8    febbraio     1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8606  dopo  la  locuzione  &lt;&lt; e  compensi &gt;&gt;  è  inserita  la locuzione &lt;&lt; , anche a titolo di rimborso &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Gli oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 32  fanno  carico al capitolo 8678 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire  3.675.393.809,  corrispondente  alla  quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell'articolo 21,   primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 65, 66, 69 e 70 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995  e  del bilancio per l' anno 1993, a fronte  dello stanziamento  di  lire 52.682.687.940,  corrispondente  alla quota  non  utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita,  ai sensi  dell'articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20  gennaio  1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 89  fanno  carico al capitolo 8721 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire   350.000.000,  corrispondente  alla   quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> L' onere previsto  dall' articolo 107 fa  carico  al capitolo  8688  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento, in termini  sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Al predetto onere di lire 800 milioni in termini  di competenza  si  provvede  mediante  prelevamento,  di   pari importo,  dal capitolo 8961 &lt;&lt; Fondo di solidarietà  per  la ricostruzione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale   e   la rinascita   del   Friuli-Venezia  Giulia &gt;&gt;:   tale   importo corrisponde  a parte della quota di lire 17.586.937.043  non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> Sul precitato capitolo 8688 viene altresì  iscritto lo  stanziamento, in termini di cassa, di lire 800  milioni, mediante  prelevamento, di pari importo, dal  capitolo  8842 &lt;&lt; Fondo   riserva  di  cassa &gt;&gt;  dello  stato  di  previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 142</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  relazione  al disposto di cui  all' articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito  dall' articolo 10 della  presente  legge,  nello stato  di  previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per  gli  anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno  1993  è istituito - per memoria - al Titolo III - Categoria  3.6.  - il capitolo 1062 (3.6.1) con la denominazione &lt;&lt; Acquisizione dei   corrispettivi   di  cessione  di  unità   immobiliari introitati  ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63  e  successive  modificazioni  e integrazioni &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Per  le somme accertate sul precitato capitolo  1062 trova applicazione l'articolo 23, secondo comma, della legge regionale  20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni e  integrazioni relativamente all' iscrizione in spesa delle somme.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 143</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste  dall' articolo 103  è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993,  nella  Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1.  -  Spese  di investimento  -  Categoria  2.3.  -  Sezione  VIII  -  viene istituito   il  capitolo  8727  (2.1.232.3.08.07)   con   la denominazione: &lt;&lt; Finanziamento al Comune di Enemonzo per  il recupero  ed  il consolidamento antisismico di  un  edificio danneggiato  dagli eventi sismici da destinare a  centro  di accoglienza  residenziale  con  finalità  assistenziali  in favore  di  persone  portatrici  di  handicap &gt;&gt;  e  con   lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al  predetto onere di lire 400 milioni  si  provvede mediante  prelevamento, di pari importo, dal  capitolo  8961 &lt;&lt; Fondo  di  solidarietà per la ricostruzione, lo  sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia &gt;&gt;:  tale importo corrisponde a parte della  quota  di lire  17.586.937.043 non utilizzata al 31  dicembre  1992  e trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma,  della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Sul  precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo  stanziamento, in termini di cassa, di lire 400  milioni, mediante  prelevamento, di pari importo, dal  capitolo  8842 &lt;&lt; Fondo   riserva  di  cassa &gt;&gt;  dello  stato  di  previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 144</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste  dall' articolo 105  è autorizzata al spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993,  nella  Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1.  -  Spese  di investimento  -  Categoria  2.3.  -  Sezione  VII  -   viene istituito   il  capitolo  8728  (2.1.232.3.07.26)   con   la denominazione:  &lt;&lt; Sovvenzione al Comune di  Venzone  per  le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e    d' urgenza  delle   aree   necessarie   a    realizzare l' insediamento abitativo denominato &lt;&lt; Villaggio  canadese &gt;&gt;  &gt;&gt;  e  con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al  predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante  prelevamento, di pari importo, dal  capitolo  8961 &lt;&lt; Fondo  di  solidarietà per la ricostruzione, lo  sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia &gt;&gt;:  tale importo corrisponde a parte della  quota  di lire  17.586.937.043 non utilizzata al 31  dicembre  1992  e trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma,  della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9.2.1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Sul  precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante  prelevamento di pari importo,  dal  capitolo  8842 &lt;&lt; Fondo   riserva  di  cassa &gt;&gt;  dello  stato  di  previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 145</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 109  fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di   lire   492.467.216,  corrispondente  alla   quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1992  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21,  primo comma, della  legge  regionale  20 gennaio  1982,   n.  10,  con  decreto  dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente nella  denominazione del precitato capitolo  8681,  dopo  la locuzione &lt;&lt; montagna &gt;&gt; è aggiunta la locuzione &lt;&lt; nonché di opere per la difesa geologica &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 146</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  relazione all' applicazione del disposto di  cui all' articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l' anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione  e  la  modifica delle  denominazioni  dei capitoli  dello stato di previsione della spesa appartenenti alla  Rubrica n. 27 - Segreteria generale straordinaria  per la ricostruzione.</p></p></p></body></html>