Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 94
 
1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei proprietari degli edifici siti in aree caratterizzate da instabilità geologica indotta dagli eventi sismici, e danneggiati dagli eventi stessi, sulla base di progetti di riparazione la cui impostazione sia stata effettuata tenendo conto delle risultanze di una perizia geologica recante particolari prescrizioni circa le tipologie fondazionali atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza geologica-tecnica.