Art. 92
3. Gli incarichi professionali eventualmente conferiti prima dell' entrata in vigore della presente legge in conformitā alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi a tutti gli effetti e i compensi dovuti ai professionisti sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d' incarico stipulato dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della
legge regionale n. 53/1984.