Art. 91
1. Le disposizioni abrogate a norma del
comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano erroneamente presentato, entro il 31 dicembre 1990, con riguardo al protocollo comunale, domanda di trasferimento presso un Comune per il quale non potevano ottenere il rilascio dell' autorizzazione assessorile.
2. Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento per un altro Comune da parte dei soggetti indicati al comma 1 è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate per un altro Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti considerati al comma 1, sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.