Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 88
 
1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi di ripetizione di somme indebitamente erogate dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo di compenso, indennizzo, corrispettivo, onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 53 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, a favore dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e degli altri Enti pubblici e privati.