1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della
legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della
legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi di ripetizione di somme indebitamente erogate dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo di compenso, indennizzo, corrispettivo, onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.