All'
articolo 52 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<< 2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista. >>.