Art. 80
1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati nell'
articolo 39, comma 1, ottavo periodo, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall' articolo 79, sono annullati e, per l' effetto, sono nuovamente emessi, a domanda dei soggetti interessati, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli di spesa fissa intestati al nome dei beneficiari per gli importi e con le scadenze originarie.
2. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall' articolo 39, comma 1, periodi dal nono all' undicesimo, così come inseriti dall' articolo 79, possono essere annullati dai Sindaci in tutto o in parte, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione agli atti del Comune della documentazione delle spese effettivamente sostenute per i lavori. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza sono loro restituite.