Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 77
 
1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cosė come inserito dall' articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.