1. Nel testo dell'
articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l' importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento. >>;
b) al comma 3, sono soppresse le parole: << di cui al comma 1, lettera a). >>;
c) i commi 5 e 6 sono soppressi.