Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 70
 
1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall' articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, cosė come inserito dall' articolo 100 della legge regionale n. 50/990, sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.