1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'
articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, cosė come inserito dall'
articolo 100 della legge regionale n. 50/990, sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.