Art. 69
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'
articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.