Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 65
 
1. Nei comuni indicati dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, presentata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e non ammessi ai benefici in seguito a provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono presentare domanda di contributo ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 30/1988 entro sessanta giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento.
2. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, cui sia stato notificato il provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale anteriormente alla predetta data.