1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall'
articolo 89 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, che abbiano utilmente presentato domanda di contributo ai sensi della
legge regionale n. 30/1988, possono modificare il tipo di intervento richiesto, in conformità ai requisiti effettivamente posseduti, entro sessanta giorni dalla predetta data.