Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 62
 
1. In via di intepretazione autentica, per gli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese necessarie per adeguare gli stessi alle vigenti norme di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche nonché di economia energetica.