Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 57
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l' esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell' Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d' appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell' invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell' arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 40/1996 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della L.R. 55/86.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 26, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 27, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 138, comma 28, L. R. 13/1998