Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 55
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall' Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché relative a nuovi maggiori lavori realizzati senza il rispetto delle norme e delle procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 40/1996