Art. 54
1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal
comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla data del decreto attestante l' attitudine del manufatto ad essere impiegato a scopi turistici, sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
2. Per le aree indicate al
comma 1 bis dell' articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, cosė come inserito dal comma 1, lettera a), dell' articolo 53 della presente legge, il termine per la presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto č stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei Comuni che abbiano acquistato aree rispondenti ai requisiti indicati al
comma 1 bis dell' articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, cosė come inserito dal comma 1, lettera a) dell' articolo 53 della presente legge.
4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.