Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 54
 
1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla data del decreto attestante l' attitudine del manufatto ad essere impiegato a scopi turistici, sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
2. Per le aree indicate al comma 1 bis dell' articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, cosė come inserito dal comma 1, lettera a), dell' articolo 53 della presente legge, il termine per la presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto č stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.