1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l' emissione dei provvedimenti indicati all'
articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, concernenti il diniego di contributo o l' accoglimento di massima della domanda, è fissato al 31 dicembre 1993.