1. In deroga al disposto di cui all'
articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell' importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti edilizi di intervento unitario, ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'
articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, può essere effettuata direttamente anche dal Comune oltreché dalla Segreteria generale straordinaria.