Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 46
1.
Il limite di reddito annuo complessivo indicato in lire 24.000.000 all'
articolo 28, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55
, è elevato a lire 40.000.000.