Art. 45
1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell' ordine di accreditamento è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite nel corso della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall'
articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche per l'esecuzione di ulteriori lavori complementari a quelli già eseguiti, nel rispetto delle finalità dell' opera. In tali casi l' utilizzo delle economie contributive non può avvenire oltre la data di rilascio della dichiarazione di regolarità del finanziamento di cui all'
articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'
articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 10, L. R. 6/2013