Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 42
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente articolo, ai soggetti titolari di edifici fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera a), e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termini di ultimazione lavori.
3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell' originario titolare dell' edificio.
6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.
7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere assunti anche in pendenza della definizione del procedimento di riammissione ai contributi stessi, e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto la condizione relativa all' esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.
8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, le domande eventualmente presentate fuori termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comunque incorsi, prima della predetta data, nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la condizione relativa all' esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il 31 dicembre 1990.
9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, nei confronti dei soggetti richiamati al comma 8, sulla base di domande presentate oltre i termini di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.