Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 38
1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all' articolo 33, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando l' alloggio posseduto dal richiedente, insediato sul territorio con autorizzazione edilizia provvisoria ovvero con concessione edilizia a seguito degli eventi sismici del 1976, risulti privo di caratteristiche di definitivitą e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilitą.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 9/1994
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/1994