Art. 36
1. I benefici previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'
articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché la quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente e l' alloggio, dopo l' intervento, venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del beneficiario e del suo nucleo familiare.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.