Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 33
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi regionali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e viene concesso ponendo in detrazione dal costo delle opere previste dal progetto gli importi già erogati in base alle citate leggi regionali, sempreché non superino l'importo di lire dieci milioni.
2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, possono essere concessi anche in via di sanatoria, a fronte di lavori già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.