1. L' erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietā pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della
legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, č disposta normalmente sulla base della contabilitā dei lavori regolarmente tenuta, anche in difetto di ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute dal beneficiario.