1. All'
articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. >>.