Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 3
 
1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché in favore di essi abbia trovato applicazione l' articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, previo conguaglio degli importi erogati a consuntivo a titolo di contributo sulle spese sostenute per i lavori di riparazione.
2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.