Art. 3
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente presentate nei termini indicati all'
articolo 1 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.