Art. 28
1. Nei limiti di quanto previsto dal DPGR 22 aprile 1980, n. 085/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a coloro cui sia stata comunque notificata, prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' ordinanza di demolizione degli edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976, ancorché essi risultino privi del requisito della proprietà degli edifici stessi alla data del 6 maggio 1976.
2. La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui territorio erano situati gli edifici posti in demolizione a seguito di ordinanza sindacale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.