Art. 27
3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.
4. Le domande di contributo ai sensi della
legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono valide ai fini della concessione dei contributi della
legge regionale n. 63/1977.