Art. 26
1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall' entrata in vigore della presente legge.