Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 2
 
1. In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico le spese connesse alla realizzazione di progetti di completamento ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.