Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 19
 
1. All' articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cosė come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi č effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, cosė come modificato dall' articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti privi di alloggio. >>.