Art. 17
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformitą alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.